Soggetti e attori istituzionali

Ogni progetto di accoglienza residenziale nasce ed è reso possibile dal coinvolgimento di più
soggetti e attori istituzionali, ciascuno dei quali svolge un ruolo preciso all’interno del
percorso: il bambino e i suoi familiari, gli adulti dei Servizi sociali pubblici, del privato sociale e
dell’associazionismo, l’autorità giudiziaria, il Garante e i tutori e molti altri adulti che sono dei
punti di riferimento importanti nella vita quotidiana del bambino.

SOGGETTI

I “soggetti” sono le persone protagoniste nei percorsi di accoglienza residenziale dei bambini
perché direttamente coinvolte (bambino e adolescente con la sua famiglia) o perché
impegnate a partire da responsabilità non istituzionali.

Bambino e adolescente

I bambini accolti nelle strutture residenziali per minorenni possono avere da 0 a 17 anni e a
volte il loro specifico progetto di accoglienza può accompagnarli anche fino al compimento
dei 21 anni, e nei casi espressamente previsti dalla legge fino al compimento dei 25 anni, a
condizione che siano sempre rispettati i principi di necessità e di appropriatezza nella
definizione del loro progetto di protezione e tutela. La natura dell’accoglienza non fa
distinzioni tra appartenenze nazionali, culturali, etniche, politiche e religiose; essa si rivolge
indistintamente a tutti i bambini con situazioni familiari in gravi difficoltà ed è estremamente
sensibile al rispetto delle diverse biografie e appartenenze dei bambini che accoglie.
Motivazione – Il bambino accolto, in genere, ha i suoi genitori e sa che la sua permanenza
nella struttura residenziale è temporanea. La sua famiglia rimane quella di origine che ha
bisogno temporaneamente di aiuto e con la quale mantiene un rapporto in vista del
ricongiungimento una volta superate le difficoltà che hanno portato alla separazione.
Raccomandazione 211.1 – Accompagnare il bambino al nuovo percorso, assicurare che
l’accoglienza è temporanea e non si sostituisce alla sua famiglia.


Azione/Indicazione operativa 1. Al bambino vanno fornite le informazioni sulle finalità
dell’accoglienza in generale e per il suo specifico progetto onde permettere la sua
preparazione alla separazione temporanea dai familiari e dal suo ambiente di vita.


Azione/Indicazione operativa 2. Va garantito nelle forme possibili il coinvolgimento del
bambino in tutte le fasi della sua accoglienza.


Azione/Indicazione operativa 3. Vanno previste forme e modalità specifiche di relazione,
visite e incontri con i genitori, i familiari e ogni altra figura di riferimento del bambino.


Azione/Indicazione operativa 4. Nel caso di più fratelli o sorelle allontanati dalla famiglia, si
cerca di assicurare lo stesso progetto di accoglienza nel rispetto di quanto disposto
dall’Autorità giudiziaria. Nel caso in cui sia necessario accogliere i fratelli e le sorelle in
diverse case famiglia occorre indicare nel progetto i motivi che rendono necessaria la separazione e le modalità d’incontro con i fratelli.

Azione/Indicazione operativa 5. Nel caso si configuri l’impossibilità della ricongiunzione
con la famiglia di origine il compito degli operatori dei Servizi invianti e del Servizio
residenziale si riconfigura nell’accompagnare il bambino all’elaborazione della separazione
definitiva.

Famiglia del bambino

La famiglia del bambino accolto è un soggetto attivo del progetto di protezione e tutela. Ai
familiari è richiesto un impegno attivo e agli operatori dei Servizi un’attenzione professionale
e una sensibilità particolari verso questi genitori che possono superare le condizioni che
hanno portato all’allontanamento del bambino, favorendone il rientro.
In caso di prognosi negativa ove si valuti l’impossibilità del ricongiungimento, agli operatori è
richiesto di facilitare nei familiari la comprensione e l’accettazione della decisione assunta ai
fini della protezione e del benessere del bambino.

Motivazione – La famiglia del bambino va sostenuta a vivere il progetto come un’opportunità
per affrontare le proprie difficoltà e migliorare le proprie capacità educative.


Raccomandazione 212.1 – Riconoscere il dolore e la fatica dei genitori e dei familiari del bambino
allontanato dal proprio contesto di vita.


Azione/Indicazione operativa 1. Si assicurano ai genitori e ai familiari del bambino:
l’informazione sulle finalità dell’allontanamento in generale e per lo specifico progetto; il
coinvolgimento in tutte le fasi del progetto di protezione e tutela.


Azione/Indicazione operativa 2. Sono previste forme e modalità specifiche di
comunicazione e incontri per preparare i genitori all’allontanamento temporaneo del figlio
e per accompagnarli durante l’esperienza di accoglienza.


Azione/Indicazione operativa 3. Sono definiti e utilizzati specifici interventi di sostegno
dedicati al superamento dei problemi che hanno portato all’allontanamento del bambino
dalla propria famiglia.

Organismo gestore del Servizio residenziale per i minorenni

L’Organismo/Ente gestore dei Servizi residenziali per minorenni è il custode e il garante che
l’azione svolta dalle proprie sedi operative sia realizzata in modalità appropriata, competente,
proficua e nel superiore interesse del bambino. I suoi operatori sono adeguatamente formati
sui diritti dell’infanzia e su come avere un approccio nella presa in carico centrato sui diritti.


Motivazione – L’ente gestore dei Servizi residenziali è un interlocutore autorevole dei Servizi
sociali invianti ed è risorsa per quelli del territorio dove opera. Il suo ruolo è complementare a
quello dei Servizi sociali per la realizzazione fattiva e positiva del progetto di accoglienza del
bambino.


Raccomandazione 213.1 – Ogni Ente gestore ha un suo progetto di servizio coerente e rispettoso
degli indirizzi nazionali, regionali e locali.


Azione/Indicazione operativa 1. Ogni Ente gestore ha un proprio progetto di servizio in cui vengono espressi: identità, valori, scelte educative, metodologie d’intervento, modalità
organizzative e gestionali, servizi e ambiti d’intervento, risorse professionali e strumentali.

Azione/Indicazione operativa 2. Ogni Ente gestore è responsabile per la predisposizione e
il mantenimento dei requisiti e degli standard stabiliti dalla Regione per l’autorizzazione
all’esercizio e per l’accreditamento.


Azione/Indicazione operativa 3. Ogni Ente gestore è responsabile della gestione
organizzativa e amministrativa dei Servizi residenziali che gestisce.

Raccomandazione 213.2 – Ogni Ente gestore è partner del sistema regionale e locale dei Servizi.


Azione/Indicazione operativa 1. Partecipa in forma attiva e collaborativa ai tavoli
regionali e locali utili alla realizzazione e al monitoraggio di tutte le componenti
del sistema integrato dell’accoglienza.

Raccomandazione 213.3 – Ogni Ente gestore realizza con coerenza e assicura specifiche forme di
sostegno a tutti i suoi Servizi residenziali di accoglienza.


Azione/Indicazione operativa 1. Attiva percorsi di formazione e aggiornamento per le
proprie figure professionali ed educative impegnate nei Servizi residenziali.


Azione/Indicazione operativa 2. Prevede periodiche occasioni di incontro con i responsabili
del Servizio sociale territoriale per una valutazione delle accoglienze in essere e dei
fabbisogni del sistema dell’accoglienza.

Persone impegnate nel processo di accoglienza

Gli adulti impegnati nei processi di accoglienza sono in grado di ascoltare e di accogliere la
soggettività e la biografia del bambino, sanno valorizzare le esperienze positive e affrontare
quelle negative, sanno ascoltare i bisogni immediati e prefigurare quelli a venire, sanno
mantenere la discrezione e garantire l’ambiente più idoneo alla crescita del benessere del
bambino e della sua famiglia, sono adeguatamente formati sui diritti dell’infanzia e su come
avere un approccio nella presa in carico centrato sui diritti.


Motivazione – Gli adulti che partecipano al progetto di accoglienza non si sostituiscono e non
si sovrappongono ai genitori del bambino accolto. Essi sono chiamati: a osservare il principio
del superiore interesse del bambino; a rispettare i suoi diritti; ad assicurare l’educazione,
l’istruzione e la cura delle relazioni affettive; ad ascoltarlo, informarlo e coinvolgerlo nelle
decisioni che lo riguardano; a rispettare e accettare la sua famiglia mantenendo rapporti
positivi con essa, di concerto con i Servizi invianti e secondo le indicazioni dell’Autorità
giudiziaria; a favorire il superamento delle difficoltà che hanno determinato il suo
allontanamento dalla famiglia.


Raccomandazione 214.1 – Gli adulti impegnati nei processi di accoglienza sono persone
competenti nel loro lavoro e nei loro compiti.


Azione/Indicazione operativa 1. Le amministrazioni regionali definiscono con proprio atto
le figure professionali previste per le diverse tipologie di accoglienza ed eventuali requisiti
specifici ulteriori per ogni figura professionale coinvolta nei processi di accoglienza.

Azione/Indicazione operativa 2. Le amministrazioni regionali e gli enti locali promuovono la
diffusione tra gli adulti dei principi della Convenzione internazionale del bambino del 1989.


Azione/Indicazione operativa 3. Le amministrazioni regionali e gli enti locali favoriscono la
realizzazione di attività formative centrate sulla conoscenza e il rispetto dei diritti dei
bambini e, in particolar modo, dei diritti dei bambini inseriti nel sistema dell’accoglienza.

Associazioni e reti di volontariato, volontari

Le associazioni di volontariato e i volontari sono soggetti essenziali in un moderno sistema di
accoglienza residenziale, sia in termini di programmazione che di realizzazione degli
interventi.


Motivazione – In tema di Servizi sociali, il quadro normativo vigente fa sempre più
diffusamente riferimento al principio di sussidiarietà. Per questo l’Ente locale e gli Enti gestori
prevedono sempre più precisi spazi di collaborazione con le reti e le associazioni di
volontariato, nonché con i volontari stessi e le loro famiglie, al fine di costruire maggiori
opportunità di accompagnamento, sostengo e benessere dei bambini in accoglienza.


Raccomandazione 215.1 – Coinvolgere le associazioni e le reti di volontariato nella
realizzazione di progetti specifici in tema di promozione del benessere dei bambini in
accoglienza.


Azione/Indicazione operativa 1. Prevedere da parte dell’Ente locale e dell’Ente gestore
attività formalizzate di collaborazione alle attività educative interne ed esterne realizzate
dai Servizi residenziali.


Azione/Indicazione operativa 2. L’Ente locale e gli Enti gestori sostengono l’attività delle reti
di volontariato con proposte formative e di accompagnamento che coinvolgono anche gli
operatori dei Servizi.

Formazioni sociali, associazionismo, cittadini

Le formazioni sociali, l’associazionismo e i cittadini che animano il territorio e gli ambiti locali
riconoscono che le opportunità di crescita del benessere dei bambini sono un proprio
interesse prioritario e una propria responsabilità.

Motivazione – I diversi soggetti del territorio sono parte integrante del sistema
dell’accoglienza residenziale. Per non perdere il positivo rapporto con la comunità territoriale
l’ambito di riferimento non deve essere troppo ampio; d’altra parte è necessario che sia
sufficientemente ampio per garantire con continuità le risorse organizzative dedicate e
adeguate che le politiche di sviluppo e sostegno dell’accoglienza residenziale dei bambini
richiedono.


Raccomandazione 216.1 – Favorire le condizioni per la valorizzazione delle opportunità e il
coordinamento delle risorse presenti in un ambito territoriale utili a migliorare il sistema
dell’accoglienza residenziale.


Azione/Indicazione operativa 1. In ogni ambito territoriale l’Ente locale concorda e
formalizza (attraverso la forma del protocollo d’intesa e/o della convenzione) percorsi di collaborazione tra Servizi sociali, sanitari, educativi, organismi del privato sociale e
associazionismo con diversa finalità, per costruire un sistema di opportunità orientato al
miglioramento del benessere dei bambini accolti nel sistema dell’accoglienza residenziale.


Azione/Indicazione operativa 2. L’Ente locale e l’Ente gestore dei Servizi residenziali
ricercano e stabiliscono rapporti di collaborazione permanenti con l’associazionismo
educativo, sportivo, ricreativo e culturale per favorire la realizzazione di percorsi
individualizzati di inclusione sociale dei bambini in accoglienza.

ATTORI ISTITUZIONALI: FUNZIONI E COMPITI

Lo sviluppo di un’accoglienza mirata al benessere del bambino e al rispetto dei suoi diritti
richiede un complesso e articolato sistema di interazione tra più soggetti istituzionali che va
definito, programmato e monitorato in un quadro più ampio di sviluppo delle risorse
accoglienti.

Regioni e Province autonome

Le Regioni e le Province autonome hanno il compito di attuare un sistema regionale integrato
di sostegno ai bambini e alle loro famiglie orientato alla promozione del benessere e alla
prevenzione dell’insorgere di situazioni di pregiudizio e di attuare un sistema regionale
integrato dell’accoglienza dei Servizi residenziali per minorenni.
Nell’ambito di queste competenze e sulla base di criteri condivisi e concordati nell’ambito
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome,
vengono definiti gli standard minimi dei Servizi e dell’assistenza che sono richiesti ai Servizi
residenziali per minorenni verificandone periodicamente il rispetto. Le Regioni e le Province
autonome monitorano le politiche locali attraverso azioni di coordinamento affinché siano
rispettate nell’attuazione della regolamentazione di competenza regionale le fattispecie
previste nel “Nomenclatore interregionale degli interventi e Servizi sociali”.


Raccomandazione 221.1 – Nell’ambito delle attività della Conferenza Stato-Regioni, le Regioni e le
Province autonome condividono ed aggiornano periodicamente le tipologie di interventi e Servizi
sociali indicati nel Nomenclatore interregionale, sulla base del quale si definiscono gli standard
essenziali per le diverse tipologie dei Servizi residenziali per minorenni.


Azione/Indicazione operativa 1. Promuovere collaborazioni interregionali per la revisione
della normativa regionale in essere e l’adeguamento della stessa agli standard condivisi.


Raccomandazione 221.2 – Costruire e realizzare un sistema regionale di servizi e interventi rivolti
ai bambini in situazione di rischio e pregiudizio per rendere possibili appropriati progetti di cura e
di protezione.


Azione/Indicazione operativa 1. Le amministrazioni regionali adottano atti di
programmazione nel settore sociale e socio-sanitario con: l’individuazione degli obiettivi di
benessere dei bambini; gli interventi di sostegno alla famiglia e di prevenzione delle cause
dell’allontanamento; gli obiettivi dell’integrazione sociale e socio-sanitaria; le procedure di
autorizzazione, di accreditamento e di vigilanza dei Servizi residenziali e semi-residenziali
per i minorenni; le loro caratteristiche e requisiti; i loro fattori di costo; gli organismi e i
livelli di coordinamento del sistema regionale; i flussi di finanziamento; le attività di informazione e formazione rivolte ai soggetti e agli attori interessati; le modalità di
monitoraggio, rilevazione dei dati e degli esiti dei percorsi dell’accoglienza.

Azione/Indicazione operativa 2. Le amministrazioni regionali favoriscono la partecipazione
delle rappresentanze di tutti gli enti, dei soggetti e degli attori che hanno una responsabilità
e un interesse diretto e indiretto nella definizione del sistema regionale dei servizi e degli
interventi, anche attraverso la predisposizione di tavoli ad hoc e di opportune linee guida
regionali.

Servizio sociale comunale e di ambito territoriale

Il Servizio sociale è il perno su cui ruota il sistema di protezione e cura dei bambini ed è uno
degli imprescindibili compiti del Comune o sempre più spesso dell’Ambito territoriale. L’Ente
locale, in forma singola o associata, pianifica l’organizzazione del Servizio sociale rispetto alle
esigenze del territorio, secondo le modalità individuate dalla normativa regionale. In ogni
caso, il Servizio sociale locale è responsabile del Progetto Quadro sui bambini e sulle famiglie
in difficoltà in base a quanto previsto dalla normativa vigente.


Motivazione – Le competenze assegnate al Servizio sociale territoriale sottendono la
necessità che l’Ente locale organizzi un sistema integrato di servizi capace di assolvere e
sviluppare azioni specifiche per una piena realizzazione dell’accoglienza nei Servizi residenziali
per i minorenni.


Raccomandazione 222.1 – Definizione a livello locale delle attività di programmazione,
organizzazione e gestione dei servizi e degli interventi rivolti alla cura e protezione dei bambini.


Azione/Indicazione operativa 1. I singoli Comuni, oppure l’Ente competente nel caso di
gestione associata dei Servizi sociali o di delega, adottano provvedimenti deliberativi con i
quali, in coerenza con il livello amministrativo sovraordinato, definiscono i caratteri e le
modalità di attuazione di un modello locale di intervento integrato e multidisciplinare per la
prevenzione delle cause dell’allontanamento e per la realizzazione di adeguati percorsi di
cura e di protezione per i bambini in situazioni di rischio e pregiudizio e per le loro famiglie
in difficoltà.


Azione/Indicazione operativa 2. I singoli Comuni, oppure l’Ente competente nel caso di
gestione associata dei Servizi sociali o di delega, promuovono tavoli territoriali di confronto
tra tutti i soggetti e gli attori coinvolti nel sistema locale dell’accoglienza, nel rispetto della
molteplicità dei bisogni e delle diverse competenze.


Azione/Indicazione operativa 3. I singoli Comuni, oppure l’Ente competente nel caso di
gestione associata dei Servizi sociali o di delega, sostengono le spese relative all’accoglienza
nei Servizi residenziali per minorenni e predispongono percorsi facilitati per l’accesso ai
Servizi sanitari, educativi, sociali nonché esenzioni dal pagamento delle relative spese
secondo le disposizioni vigenti.


Azione/Indicazione operativa 4. I singoli Comuni, oppure l’Ente competente nel caso di
gestione associata dei Servizi sociali o di delega, monitorano e vigilano sull’attuazione e la
qualità delle diverse fasi del processo di accoglienza.
Azione/Indicazione operativa 5. I singoli Comuni, oppure l’Ente competente nel caso di
gestione associata dei Servizi sociali o di delega, tengono costantemente informati il Giudice tutelare o il Tribunale per i minorenni attraverso relazioni periodiche sulla
condizione dei bambini accolti.

Azienda sanitaria

In ogni Ambito territoriale, al di là delle forme di organizzazione definite in sede di
programmazione regionale e locale, l’Azienda sanitaria partecipa alla realizzazione della piena
integrazione ed efficacia degli interventi sociali e sanitari nell’accoglienza residenziale del
bambino e nel sostegno alla sua famiglia.


Motivazione – Il progetto di cura e di protezione di ogni bambino è di competenza dell’équipe
multiprofessionale di natura integrata sociale-sanitaria. Nello specifico, secondo la normativa
vigente, sono a carico del Servizio sanitario nazionale le prestazioni medico specialistiche,
psicoterapeutiche, di indagine diagnostica sui bambini e, quando eventualmente necessarie,
le prestazioni riabilitative e socio-riabilitative.


Raccomandazione 223.1 – I percorsi di protezione e tutela dei bambini sono sostenuti da appositi
protocolli operativi, che derivano dagli atti regionali di definizione delle competenze sanitarie e
sociali.


Azione/Indicazione operativa 1. Gli operatori delle strutture sanitarie pubbliche, in stretta
integrazione con i Servizi sociali, intervengono nei percorsi di cura e protezione che
richiedano: una valutazione specialistica e un sostegno diretto, qualora il bambino si trovi
in una situazione clinica richiedente l’intervento psicoterapeutico; una valutazione (diagnosi
e prognosi) delle condizioni psicopatologiche dell’adulto genitore; una valutazione della
recuperabilità delle funzioni genitoriali e un conseguente trattamento psicoterapeutico.


Azione/Indicazione operativa 2. Sono definiti, con atti specifici, i diversi livelli e le relative
modalità di collaborazione per la protezione e cura dei bambini: tra Servizi sociali e servizi
socio-sanitari o sanitari per bambini; tra servizi per i bambini e servizi per adulti (in
particolare dipartimento salute mentale, servizi per le dipendenze patologiche); tra servizi
di territori diversi, nel caso di accoglienza del bambino in un Servizio residenziale
appartenente a un territorio diverso da quello di residenza del bambino stesso.


Azione/Indicazione operativa 3. I competenti Servizi sanitari specialistici
(Neuropsichiatria infantile, Servizi per le dipendenze, Dipartimento di salute mentale…)
collaborano su specifiche problematiche di cura e riabilitazione del bambino accolto e della
sua famiglia.


Raccomandazione 223.2 – Facilitare l’accesso e l’erogazione delle prestazioni sanitarie necessarie
al bambino accolto, con particolare riguardo a quelli con disabilità di tipo fisico, psichico e
sensoriale.


Azione/Indicazione operativa 1. Sono individuati percorsi prioritari ed esenti da ticket
sanitario, laddove previsti dalla normativa vigente, per rispondere in tempi adeguati ai
bisogni di cura del bambino (visite specialistiche, sostegno psicologico e psicoterapeutico,
interventi riabilitativi, assistenza infermieristica domiciliare, protesi e ausili, ecc.).


Azione/Indicazione operativa 2. A livello regionale e/o locale si definiscono e realizzano
percorsi formativi per assicurare al personale sanitario specifiche competenze a trattare in
tutti gli ambiti sanitari i minorenni ospiti di Servizi residenziali.

Magistratura e Uffici giudiziari

224.A Autorità giudiziaria

I progetti e i percorsi di accoglienza di un bambino in situazione di rischio e di pregiudizio si
fondano e sono possibili in base a specifici provvedimenti della Magistratura ordinaria e di
quella minorile. Ognuno di questi soggetti opera con specifiche competenze e ruoli.
Il Giudice Ordinario, nei procedimenti di separazione e divorzio e altri procedimenti de
potestate, può disporre provvedimenti tra cui quelli di allontanamento e di affidamento ai
Servizi.
Il Giudice Tutelare rende esecutivo il provvedimento di accoglienza nel Servizio residenziale
disposto dal Servizio Sociale con il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale e
vigila sull’accoglienza consensuale per la durata dei due anni previsti dalla legge.
Il Tribunale per i minorenni: emette il provvedimento di protezione e tutela in cui manchi
l’assenso da parte dei genitori esercenti la potestà; dispone la prosecuzione, oltre i 2 anni,
dell’accoglienza consensuale; dichiara l’adottabilità del bambino di cui sia accertata la
situazione di abbandono. In questa prospettiva il Tribunale per i minorenni svolge il ruolo
fondamentale di tutela giuridica del bambino in tutto il percorso di accoglienza.

Motivazione – Il raccordo tra l’Autorità giudiziaria, civile e penale, e il sistema integrato dei
servizi è di fondamentale importanza per implementare i canali di comunicazione e favorire
l’instaurarsi di prassi fattive di informazione reciproca. Attraverso l’esplicitazione delle
rispettive esigenze e l’individuazione di soluzioni sempre più favorevoli a un operato corretto
ed efficace, nel superiore interesse dei bambini, si tiene conto della possibilità di conciliare i
tempi delle procedure con i tempi e le esigenze di sviluppo del bambino.


Raccomandazione 224.A.1 – Consolidare a livello regionale il sistema di protezione dell’infanzia
favorendo la collaborazione tra l’Autorità giudiziaria, ordinaria e minorile, e le amministrazioni
regionali ed i Servizi sanitari e sociali per l’infanzia, l’adolescenza e la famiglia.


Azione/Indicazione operativa 1. Le amministrazioni e i Garanti dell’infanzia regionali
coinvolgono, nelle forme ritenute idonee e rispettose delle competenze istituzionali, anche
l’Autorità giudiziaria nel percorso di predisposizione e nel monitoraggio
dell’implementazione di linee guida regionali in materia di segnalazione, cura e protezione
del bambino, nonché di tutte le modalità volte ad agevolare le comunicazioni tra Autorità
giudiziaria e Servizi sociali e sanitari territoriali.


Azione/Indicazione operativa 2. Le amministrazioni e i Garanti dell’infanzia regionali
promuovono occasioni di informazione e formazione comune, tra gli operatori della
giustizia e dei Servizi, per favorire e sviluppare una cultura e linguaggi condivisi che si
fondino sul dettato costituzionale e sulla Convenzione internazionale dei diritti dei bambini
del 1989.


Azione/Indicazione operativa 3. Le amministrazioni regionali in collaborazione con
l’Autorità giudiziaria minorile individuano forme di integrazione tra i diversi flussi
informativi inerenti i bambini allontanati dalla famiglia evitando per quanto possibile la
duplicazione degli adempimenti a carico dei Servizi e degli Enti gestori.

Raccomandazione 224.A.2 – Promuovere il raccordo e la collaborazione tra l’Autorità giudiziaria
e i Servizi sociali e sanitari a livello locale.


Azione/Indicazione operativa 1. Le amministrazioni regionali, in raccordo con le
amministrazioni locali, promuovono la realizzazione di protocolli d’intesa con l’Autorità
giudiziaria e altri attori dell’accoglienza per favorire lo sviluppo di procedure, informazioni,
comunicazioni e pratiche che, nel rispetto delle competenze istituzionali, possa migliorare
la qualità e l’efficacia dei sistemi locali di protezione dei bambini a livello regionale e locale.


Azione/Indicazione operativa 2. I Servizi sociali e sanitari territoriali collaborano con la
Procura presso il Tribunale per i minorenni per le attività di vigilanza dei Servizi residenziali
assicurandosi il rispetto dei diritti dei bambini accolti, nel pieno rispetto delle rispettive
funzioni e competenze.


224.B. Centro per la giustizia minorile e Ufficio di Servizio sociale per i minorenni
I Servizi residenziali per minorenni possono svolgere servizio per assicurare l’esecuzione dei
provvedimenti dell’Autorità giudiziaria che prevedano l’affidamento di bambini a una struttura
comunitaria. Il bambino viene affidato ad una struttura comunitaria, pubblica o autorizzata,
quando un provvedimento dell’Autorità giudiziaria dispone in merito ad una delle seguenti
ipotesi: misura pre-cautelare; misura cautelare; sospensione del processo e messa alla prova;
misura di sicurezza del riformatorio giudiziario; misure alternative alla detenzione;
affidamento in prova al Servizio sociale; detenzione domiciliare.
Gli Uffici di Servizio sociale per i minorenni seguono gli adolescenti in tutte le fasi del
procedimento penale, in particolare nell’attuazione dei provvedimenti giudiziari che non
comportano una limitazione totale della libertà, ricorrendo anche all’accoglienza nei Servizi
residenziali per minorenni.


Motivazione – I Servizi residenziali di accoglienza per i minorenni svolgono un ruolo di
fondamentale importanza nel reinserimento sociale dell’adolescente e nella prevenzione della
devianza, assicurando l’attenzione nel contemperare le esigenze educative a quelle
contenitive di controllo.


Raccomandazione 224.B.1 – Favorire il collegamento e la collaborazione tra gli Enti gestori e i
Servizi sociali dei Centri per la giustizia minorile.


Azione/Indicazione operativa 1. Al fine di favorire la costruzione di una rete territoriale
diffusa e adeguata di accoglienza per gli adolescenti autori di reato, i Centri per la giustizia
minorile, in raccordo con le amministrazioni regionali, promuovono forme stabili di
collaborazione, confronto e verifica con gli Enti gestori dei servizi specificatamente rivolti
agli adolescenti e con altri attori del territorio.


Raccomandazione 224.B.2 – Il Servizio residenziale che accoglie un minorenne per il quale sia
stata disposta una misura penale:
‒ vigila sul comportamento del minorenne;
‒ esegue regolarmente azioni di controllo sugli effetti personali e sugli ambienti di
vita, ma non controlli sulla persona; ‒ compie gli atti amministrativi previsti: comunicazioni istituzionali (ingresso, uscita,
ecc.); acquisizione di notizie dai Servizi per la Giustizia minorile.

Il Tutore e il Curatore

225.A. Il Tutore
Quando i genitori non sono nella condizione di esercitare la responsabilità genitoriale
(decadenza o sospensione, incapacità per minore età o interdizione, lontananza), il bambino è
legalmente rappresentato da un tutore, nominato con provvedimento del Giudice Tutelare o
del Tribunale per i minorenni, se tutore provvisorio.
Per favorire la diffusione di questo strumento di tutela anche ai minori stranieri non
accompagnati la legge 47/2017 prevede che presso ogni tribunale per i minorenni sia istituito
un elenco dei tutori volontari, a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e
adeguatamente formati, da parte dei garanti regionali e delle province autonome per
l’infanzia e l’adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non
accompagnato o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle.


Motivazione – Il tutore ha la cura del bambino e lo rappresenta. Il suo principale riferimento è
il Servizio titolare della cura e della protezione, con il quale stabilisce fin da subito un rapporto
di collaborazione, al fine di coordinare e condividere modalità e interventi.


Raccomandazione 225.A.1 – Garantire i contatti e la collaborazione attiva, soprattutto nei
momenti salienti del progetto di accoglienza, tra il tutore e il Servizio pubblico titolare del Progetto
Quadro, nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità.


Azione/Indicazione operativa 1. Il tutore, appena assunta la tutela, contatta l’operatore
pubblico referente del Progetto Quadro e successivamente, nel caso di decisione per
l’accoglienza residenziale, il responsabile del Servizio residenziale, richiedendo un incontro
per una reciproca conoscenza personale e una presentazione della situazione, prevedendo
inoltre periodici aggiornamenti sul caso.


Azione/Indicazione operativa 2. L’operatore referente tiene aggiornato il tutore
sull’andamento del progetto, raccogliendo e valutando sue proposte di modifica pervenute
dello stesso e di ulteriori interventi.


Azione/Indicazione operativa 3. I tutori sono adeguatamente formati attraverso iniziative
specifiche e coordinate a livello regionale.


225.B. Il Curatore speciale
Per garantire la salvaguardia degli interessi del minore che sia parte di un procedimento civile,
in tutti i casi in cui manchi la presenza della persona cui spetta la rappresentanza o
l’assistenza del minore, o in tutte le ipotesi di conflitto di interesse tra il minore stesso e i suoi
genitori ovvero il suo rappresentante, è prevista la nomina di un curatore speciale. Il suo
compito si esaurisce quando vengono meno le esigenze che ne hanno determinato la nomina
anche se talvota può avere compiti di esecuzione del provvedimento.


Motivazione – Il curatore speciale del bambino intrattiene con tutti gli altri soggetti che
seguono il bambino rapporti improntati a correttezza, lealtà e spirito di collaborazione.

Raccomandazione 225.B.1 – Promuovere il raccordo dell’attività del curatore speciale con quella
degli altri soggetti coinvolti.


Azione/Indicazione operativa 1. Il curatore è coinvolto dai Servizi sociali titolari del caso
nella definizione del Progetto Quadro riguardante il bambino.


Azione/Indicazione operativa 2. Il curatore valuta insieme ai Servizi le modalità più
opportune per rapportarsi con il bambino, per incontrarlo e, in questo caso, fornisce al
bambino spiegazioni comprensibili sul proprio ruolo e sulla procedura che lo riguarda, e si
rende disponibile, in collaborazione con le varie figure professionali competenti, a fornirgli
informazioni sull’esito della procedura.

Figure di garanzia per l’infanzia e l’adolescenza

Le figure di garanzia per l’infanzia e l’adolescenza sono presenti ai vari livelli: nazionale e
regionale soprattutto, ma anche provinciale e comunale. La loro istituzione è un passo
importante nel riconoscimento dei diritti dei bambini sanciti dalla Convenzione internazionale
del 1989.

Motivazioni – Ai Garanti sono affidati diversi compiti, tra cui: promuovere e rafforzare
l’esigibilità dei diritti stabiliti dalla Convenzione del 1989; verificare l’attuazione di tali diritti sul
territorio di competenza, segnalando le violazioni e contribuendo a rimuoverne le cause;
collaborare tra loro e promuovere sinergie tra tutte le istituzioni preposte alla tutela dei diritti
e degli interessi dei bambini in modo continuativo e permanente; favorire l’attività di raccolta
ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in ambito
regionale e nazionale.


Raccomandazione 226.1 – Riconoscere e valorizzare il ruolo e i compiti dei Garanti per i diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza.


Azione/Indicazione operativa 1. Istituire in ogni Regione la figura del Garante regionale
riconoscendone l’autonomia, l’indipendenza e l’unicità, anche rispetto ad altre figure di
garanzia con cui si possono presentare evidenti conflitti d’interesse.


Azione/Indicazione operativa 2. Promuovere la collaborazione tra i Garanti, a livello locale
e nazionale, e tra questi e le istituzioni/enti deputati alla tutela e alla promozione dei diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza, per garantire maggiore efficacia delle azioni e uguaglianza
delle opportunità offerte sul territorio nazionale.


Azione/Indicazione operativa 3. Diffondere prassi o protocolli di intesa tra i diversi attori
istituzionali che abbiano per oggetto la promozione o la difesa dei diritti dei bambini.


Raccomandazione 226.2 – È necessario che i Garanti vigilino sul rispetto delle condizioni di vita
dei bambini, in particolare quelli più vulnerabili e a rischio di emarginazione socio-culturale, di
abbandono, di abuso e quelli in accoglienza.


Azione/Indicazione operativa 1. Istituire in ogni ufficio dei Garanti regionali e delle Province
autonome un elenco di tutori e/o curatori, al quale può attingere anche il giudice
competente per la nomina, assicurando loro la formazione specifica, il monitoraggio e il
supporto nello svolgimento della funzione.

Sistema scolastico e formativo

La scuola è parte integrante della quotidianità dei bambini. Pur nel rispetto dell’autonomia
scolastica, vanno favorite e sostenute le diverse forme di collazione e interazione tra gli attori
del sistema della protezione e dell’accoglienza, i dirigenti e gli insegnanti nel garantire le
migliori forme di rispetto dei diritti dei bambini accolti nei Servizi residenziali.


Motivazione – La scuola svolge un ruolo significativo nel promuovere il benessere dei
bambini, nel favorire lo sviluppo in un contesto a misura dei loro bisogni e della loro specifica
situazione. La scuola è luogo privilegiato per la sensibilizzazione dei bambini e delle famiglie
sui diritti dei bambini e sulla cultura dell’accoglienza.


Raccomandazione 227.1 – Di concerto tra Regione e Ufficio scolastico regionale e in
collaborazione con i Servizi socio-sanitari e gli Enti gestori del sistema dell’accoglienza, si
individuano percorsi condivisi sul tema dell’inserimento scolastico dei bambini che vivono percorsi
di protezione e tutela, con particolare attenzione ai bambini in accoglienza.


Azione/Indicazione operativa 1. Si definiscono percorsi e procedure per le forme di
collaborazione fra il sistema scolastico e quello dei servizi nell’ambito della protezione e
cura dei bambini e per la segnalazione delle situazioni a rischio di allontanamento
(responsabilità della scuola, laddove previste dalla normativa vigente, forme di accesso ed
eventualmente di consulenza presso il sistema dei servizi).


Azione/Indicazione operativa 2. Gli Uffici Scolastici regionali, in collaborazione con le
Regioni, organizzano seminari di formazione congiunta scuola/Servizi sociali e sanitari
pubblici e del privato sociale sul tema della protezione e tutela dei bambini in accoglienza
residenziale.


Azione/Indicazione operativa 3. Nell’ottica della personalizzazione dei percorsi scolastici
avendo riguardo ai bisogni educativi e formativi dei bambini allontanati dalla famiglia, sono
previste attività di potenziamento (in particolare della limgua italiana) nell’ambito delle
risorse di personale dell’organico dell’autonomia di ciascuna scuola, tenendo conto anche
della necessità di valorizzare le competenze acquisite dallo studente nei percorsi scolastici
precedenti all’accoglienza nei Servizi residenziali e/o nei Paesi di origine.


Azione/Indicazione operativa 4. Le istituzioni competenti predispongono materiali didattici
specifici sul tema dell’accoglienza residenziale da diffondere e mettere a disposizione delle
scuole.


Raccomandazione 227.2 – Valorizzare il ruolo e l’apporto della scuola per favorire l’inclusione
sociale del bambino che vive l’esperienza dell’accoglienza residenziale.
Azione/Indicazione operativa 1. Il coinvolgimento dell’istituto scolastico frequentato dal
bambino in accoglienza residenziale va previsto già nella costruzione del progetto di
accoglienza, e comunque, nella sua applicazione.


Azione/Indicazione operativa 2. Il docente coordianatore di classe o altro docente
designato dal dirigente scolastico partecipa all’équipe che si occuoa del bambino,
apportando le sue conoscenze e le sue osservazioni sul comportamento, sulla crescita,
sugli apprendimenti, sui rapporti sociali nel contesto scolastico, contribuendo così sia alla
formulazione del progetto sia alla sua ridefinizione in itinere.

Azione/Indicazione operativa 3. Per i minori sottoposti a misure restrittive della libertà
personale, i Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) che gestiscono sezioni
carcerarie minorili definiscono i piani formativi personalizzati ai sensi del DPR 263/2012.


Raccomandazione 227.3 – Prestare particolare attenzione alla partecipazione degli operatori dei
Servizi pubblici e del privato sociale alla vita scolastica del bambino in accoglienza.


Azione/Indicazione operativa 1. In relazione ai rapporti con la scuola, l’adulto esercitante la
responsabilità genitoriale partecipa all’elezione degli organi collegiali e alla vita scolastica
del bambino al fine di favorire la migliore integrazione in classe e nella scuola dei bambini
in accoglienza.


Azione/Indicazione operativa 2. Gli operatori dei Servizi pubblici favoriscono l’inclusione
scolastica del bambino anche attraverso interventi e azioni di informazione e di
sensibilizzazione dei docenti e dei genitori dei compagni di classe e di scuola del bambino
accolto.


Azione/Indicazione operativa 3. Gli operatori del Servizio residenziale che accoglie il
minorenne sostengono l’inclusione scolastica del bambino, mantenendo regolari rapporti
di collaborazione/interlocuzione con l’insegnante/corpo docente e favorendo le relazioni
con i compagni di classe al di fuori del tempo scolastico, anche negli spazi e con le
opportunità offerte dal Servizio residenziale stesso.

Formazione professionale, sistema economico e produttivo

La formazione professionale e le componenti del sistema economico e produttivo possono
concorrere in modi diversi allo sviluppo del benessere dei bambini nelle comunità locali. Per
questo vanno favorite e sostenute le diverse forme di collaborazione e di intesa tra gli attori
del sistema della protezione e dell’accoglienza dei bambini e i rappresentanti della
formazione, dell’associazionismo professionale e di categoria, delle forze economiche e
produttive.
Motivazione – L’inserimento professionale e lavorativo costituisce uno snodo decisivo nel
percorso di inclusione sociale dell’adolescente e il possibile avvio di un percorso di autonomia
personale e di uscita dal sistema della protezione e dell’assistenza.
Raccomandazione 228.1 – Sviluppare le competenze degli operatori dell’accoglienza in tema di
formazione professionale e inserimento nel mercato del lavoro degli adolescenti in accoglienza.


Azione/Indicazione operativa 1. Le amministrazioni regionali, in collaborazione con gli enti
della formazione professionale e l’associazionismo professionale e categoriale del mondo
del lavoro, organizzano seminari di formazione territoriali per gli operatori dei Servizi
pubblici e del privato sociale della protezione sulle diverse opportunità formative e di
inserimento nel mercato del lavoro per i giovani adolescenti.


Raccomandazione 228.2 – Costruire a livello territoriale un portafoglio delle opportunità
formative e lavorative utili a inserimenti lavorativi personalizzati.


Azione/Indicazione operativa 1. Gli enti gestori, in accordo con i Servizi invianti dell’Ente
locale, ricercano la collaborazione delle associazioni di categoria dei datori di lavoro, dei

lavoratori e degli ordini professionali nonché con singoli datori di lavoro, per costruire un
portafoglio aggiornato delle possibilità occupazionali presenti nel territorio e per realizzare
adeguati percorsi di inserimento lavorativo individualizzati degli adolescenti accolti e in
uscita dall’accoglienza.