Il sistema dell’accoglienza

La realizzazione di un adeguato, appropriato ed efficace sistema di accoglienza dei bambini
nei Servizi residenziali per minorenni richiede la predisposizione di norme, strumenti
conoscitivi e organizzativi in grado di rispondere con coerenza alle mutevoli esigenze della
protezione e della tutela dei bambini. La definizione di questo sistema di accoglienza si
articola su tre diversi livelli territoriali (nazionale, regionale e locale) e risponde alle esigenze
conoscitive e di regolamentazione di tutti gli attori dell’accoglienza residenziale.

STRUMENTI DI GOVERNO

Per sostenere un’accoglienza residenziale dei minorenni di alta qualità è necessario governare
questo settore di intervento socio-educativo e socio-sanitario così delicato. I diversi livelli
istituzionali e territoriali devono dotarsi di strumenti, partecipati, di regolamentazione,
monitoraggio e di un controllo delle forme di accoglienza residenziale dei bambini.

Livelli di raccordo e programmazione

Un quadro di riferimento unitario risulta fondamentale per assicurare condizioni necessarie e
chiare, dal punto di vista delle responsabilità, dell’organizzazione e delle risorse per un
efficace sistema di cura e protezione dei bambini. Le norme definiscono tali competenze in
capo alle Regioni. Tuttavia appare evidente la necessità che tale regolamentazione si fondi
anche su indirizzi comuni a livello nazionale, che contribuiscano a una crescita omogenea del
sistema di accoglienza in tutto il Paese.


Motivazione – L’adozione della regolamentazione regionale in materia di accoglienza
residenziale dei minorenni deve essere l’esito di un costante livello di raccordo,
coordinamento e programmazione tra il nazionale e il locale. È essenziale mantenere una
riflessione approfondita, che si fonda sulle linee di indirizzo politico generali sostenute da
un’adeguata valorizzazione dell’esperienza dei Servizi per minorenni operanti sul territorio, sul
dialogo fattivo con l’Autorità giudiziaria minorile, su un confronto concreto con gli enti gestori
delle strutture. Tale confronto non si esaurisce con l’adozione delle indicazioni regionali, ma
costituisce la base per la prosecuzione del dialogo, per l’individuazione di risposte innovative a
fronte dei bisogni emergenti e per un ripensamento delle esperienze in atto, in una
prospettiva di dialogo, di condivisione e di sviluppo di strumenti e linguaggi condivisi.


Raccomandazione 511.1 – Istituire un raccordo permanente tra le Regioni sul sistema di
accoglienza dei minorenni allontanati dalla famiglia.


Azione/Indicazione operativa 1. La Conferenza unificata istituisce un Tavolo permanente
sul sistema dell’accoglienza nelle sue varie forme (affido, Servizi residenziali; diurno,
residenziale) per sviluppare linguaggi, impostazioni e regole minime condivise. Pur nel
rispetto delle autonomie regionali, il Tavolo potrà svolgere azioni di monitoraggio sullo
stato di realizzazione del sistema unitario dell’accoglienza e del confronto tra le diverse
pratiche regionali. In particolare il Tavolo favorirà anche la realizzazione di confronti
sistematici e specifici fra le diverse strutture regionali competenti. Al Tavolo permanente
potranno essere di volta in volta invitati i rappresentanti dell’associazionismo di settore.

Raccomandazione 511.2 – Le amministrazioni regionali adottano specifici provvedimenti
nell’ambito della regolamentazione complessiva degli interventi di accoglienza residenziale a favore
dei bambini e delle famiglie.


Azione/Indicazione operativa 1. La regolamentazione regionale persegue un efficace
raccordo tra la regolamentazione adottata in materia di Servizi residenziali per minorenni e
gli interventi negli altri settori inerenti la tutela e la protezione dei minorenni, al fine di
consentire agli operatori di disporre di strumenti e soluzioni adeguate per assicurare una
risposta appropriata per i bisogni specifici del singolo minorenne in carico.


Azione/Indicazione operativa 2. Le amministrazioni regionali coinvolgono, nel percorso di
predisposizione del provvedimento regionale, i Servizi, gli operatori, l’Autorità giudiziaria
minorile e le rappresentanze dei gestori dei Servizi residenziali, al fine di valorizzare
l’apporto di tutti gli attori, comprese le associazioni impegnate nel settore.


Azione/Indicazione operativa 3. Le regolamentazioni regionali contengono indicazioni
rispetto a:


‒ tipologie di strutture;
‒ requisiti progettuali (progetto di servizio, progetto quadro, Progetto educativo
individualizzato);
‒ requisiti strutturali e gestionali generali, comuni a tutte le tipologie di strutture;
‒ requisiti specifici richiesti per le diverse tipologie di strutture, comprese le
strutture a rilievo socio-sanitario e sanitario (case di cura, comunità terapeutiche, comunità
per minorenni con problemi di abuso di sostanze);
‒ figure professionali richieste per le diverse tipologie di strutture;
‒ modalità di autorizzazione al funzionamento e documentazione da presentare in
caso di richiesta di autorizzazione;
‒ piano tariffario di riferimento (cfr. 530 e seguenti);
‒ modalità di invio relazioni semestrali alla procura presso il Tribunale per i
minorenni, ex art. 4 L. 184/1983.

Azione/Indicazione operativa 4. Le amministrazioni regionali monitorano la diffusione dei
Servizi residenziali per i minorenni anche al fine di evitare la proliferazione incontrollata
dell’offerta e rendere “sostenibile” l’attività di accoglienza residenziale a livello regionale.


Azione/Indicazione operativa 5. Nelle regolamentazioni regionali trova adeguato spazio
l’aspetto dell’integrazione socio-sanitaria e la regolamentazione dell’accoglienza di soggetti
che esprimono anche un bisogno sanitario complementare (per es. disabilità, HIV, disagio
psichiatrico lieve, ecc.) pur restando nell’ambito socio-assistenziale.


Azione/Indicazione operativa 6. L’adozione della regolamentazione regionale viene
accompagnata da specifici protocolli d’intesa con le autorità competenti, quali la Procura
presso il Tribunale per i minorenni, su temi specifici, tra cui l’invio delle relazioni semestrali
e il raccordo rispetto alla rispettiva competenza nell’ambito della vigilanza.


Azione/Indicazione operativa 7. La regolamentazione regionale in materia è aggiornata
regolarmente, con periodicità indicativamente non superiore a 5 anni, per un
adeguamento quanto possibile tempestivo rispetto ai bisogni emergenti e alle mutate
necessità di accoglienza.

Integrazione tra sociale e sanitario

In ogni ambito regionale e territoriale, al di là delle forme di organizzazione definite in sede di
programmazione regionale e locale, anche per l’accoglienza residenziale dei minorenni va
realizzata la piena integrazione ed efficacia degli interventi sociali e sanitari.


Motivazione – Per tutti i casi in cui ciò si rende necessario, il sostegno e la cura del bambino
in situazione di protezione e tutela è di natura integrata e multidisciplinare, con un
insostituibile apporto delle professionalità sanitarie (in primis psicologo e neuropsichiatra
infantile).


Raccomandazione 512.1 – Regolamentare, secondo modelli regionali unitari di riferimento,
l’integrazione tra gli ambiti e le competenze sociali e sanitarie per garantirli a ogni livello
territoriale.


Azione/Indicazione operativa 1. L’Amministrazione regionale sviluppa un sistema regionale
di accoglienza dei bambini che necessitano di interventi di prevenzione, protezione, tutela e
cura, definendo gli aspetti di integrazione tra ambiti e competenze sociali e sanitarie.


Azione/Indicazione operativa 2. Con atti specifici le amministrazioni regionali definiscono i
diversi livelli e le relative modalità di collaborazione per la protezione e cura dei bambini:
tra Servizi sociali e Servizi socio-sanitari o sanitari per minorenni; tra Servizi per i minorenni
e Servizi per adulti (in particolare dipartimento salute mentale, servizi per le
tossicodipendenze); tra Servizi di territori diversi, nel caso di inserimento del bambino
presso un Servizio residenziale in un territorio diverso da quello di residenza.


Azione/Indicazione operativa 3. Gli operatori delle strutture sanitarie specialistiche, in
stretta collaborazione con i Servizi sociali, intervengono in tutti i percorsi di cura e
protezione che richiedano: una valutazione e una presa in carico diretta, qualora il
bambino si trovi in una situazione clinica richiedente l’intervento psico-terapeutico; una
valutazione (diagnosi e prognosi) delle condizioni psicopatologiche dell’adulto genitore, una
valutazione della recuperabilità delle funzioni genitoriali, un conseguente trattamento
psico-terapeutico.


Azione/Indicazione operativa 4. Gli interventi degli operatori sanitari pubblici hanno il
carattere di priorità e immediatezza e rispettano tempi espliciti di presa in carico,
trattamento e restituzione, coinvolgendo gli operatori del Servizio residenziale. Le
amministrazioni regionali verificano la praticabilità di garantire l’esenzione del pagamento
dei ticket per le prestazioni sanitarie destinate ai bambini accolti nei Servizi residenziali.


Raccomandazione 512.2 – Coordinare i passaggi dai Servizi per i minorenni ai Servizi per adulti.


Azione/Indicazione operativa 1. Nel caso di soggetti neomaggiorenni in accoglienza,
qualora gli operatori referenti ritengano necessaria la prosecuzione della cura presso i
Servizi per gli adulti, vanno concordati con anticipo e preferibilmente non oltre i 6 mesi
antecedenti il compimento della maggiore età, tempi e modalità del passaggio. I Servizi
competenti procedono in questo caso alla valutazione congiunta di un progetto specifico,
tenuto conto delle differenti modalità e norme che regolano i Servizi interessati.

Raccomandazione 512.3 – Regolamentare le accoglienze particolari nei Servizi residenziali per
minorenni.


Azione/Indicazione operativa 1. Nel caso i Servizi titolari del progetto di cura di soggetti
con problematiche psichiatriche oppure con disabilità ritengano più appropriata
l’accoglienza in un Servizio residenziale per minorenni di tipo socioeducativo, si predispone
un progetto individualizzato congiunto tra Servizi prevedendo, se necessario, un
incremento degli standard educativi della struttura.

Anagrafe regionale dei Servizi residenziali

Un moderno sistema di protezione e tutela si basa sulla conoscenza approfondita del
fenomeno dell’accoglienza sostenuto dall’esistenza di banche dati aggiornate che permettano
un’agevole consultazione nel rispetto della privacy dei soggetti. L’organizzazione e la messa a
disposizione di queste informazioni sono soprattutto un’esigenza che risponde al rispetto dei
diritti del bambino e alla trasparenza dell’operato degli attori prima ancora che ad aspetti
organizzativi e statistici.


Motivazione – Un’adeguata e appropriata accoglienza di un bambino in un Servizio
residenziale per minorenni si basa su una scelta di abbinamento consapevole di quali siano le
opportunità offerte dai diversi Servizi a livello territoriale e regionale.


Raccomandazione 513.1. Realizzare anagrafi regionali dei Servizi residenziali per minorenni.


Azione/Indicazione operativa 1. Le Regioni assicurano, anche in assenza di criteri elaborati
e condivisi a livello nazionale, lo sviluppo di anagrafi regionali costantemente aggiornate
delle strutture autorizzate per l’accoglienza dei minorenni, classificate secondo le tipologie
già individuate e condivise attraverso il Nomenclatore interregionale dei Servizi sociali.


Azione/Indicazione operativa 2. Al fine di assicurare l’appropriatezza nella scelta del
Servizio residenziale adeguato per lo specifico inserimento, le Regioni progettano l’anagrafe
regionale definendo le specifiche funzioni svolte dalle comunità e distinguendo tra funzioni
base e funzioni aggiuntive, individuando altresì gli indicatori per descriverle in modo
opportuno.


Azione/Indicazione operativa 3. Le Regioni rendono accessibili online i dati fondamentali
delle anagrafi regionali, ritenuti utili e funzionali ai fini del corretto svolgimento delle
attività e funzioni di competenza dei Servizi sociali e socio-sanitari, aggiornati in tempo
reale a seguito dell’autorizzazione di nuove strutture o della modifica dei titoli autorizzativi
delle strutture già attive.

Sistema informativo sull’accoglienza residenziale

La piena implementazione del Casellario dell’assistenza nazionale, permetterà di avere un
unico sistema informativo integrato sugli interventi e sui bambini accolti nel sistema di
protezione e tutela.


Motivazione – I dati che confluiranno nel Casellario dell’assistenza nazionale sono raccolti
attraverso il contributo di tutti gli attori dell’accoglienza, compresi i Servizi residenziali in
possesso di informazioni specifiche e aggiornate.

Raccomandazione 514.1 – Attivare e implementare progressivamente il Casellario dell’assistenza
nazionale anche in riferimento all’accoglienza residenziale dei minorenni.


Azione/Indicazione operativa 1. Tutti gli attori del sistema dell’accoglienza residenziale per
minorenni, per quanto di loro competenza, collaborano all’implementazione e
aggiornamento dei flussi informativi nazionali sui bambini accolti e presenti nei Servizi
residenziali per minorenni.


Raccomandazione 514.2 – Unificare i centri, i metodi e gli strumenti di raccolta e di monitoraggio
dei dati a livello regionale.


Azione/Indicazione operativa 1. Ogni Regione, in coerenza con le necessità di
funzionamento del Casellario sociale nazionale, predispone un sistema informativo unico
regionale sull’accoglienza tenendo conto delle diverse esigenze degli attori coinvolti.


Azione/Indicazione operativa 2. Le Regioni adottano strumenti di rilevazione dei dati, in
autonomia e a integrazione dei flussi informativi previsti a livello nazionale, tenendo conto
dell’esigenza di rilevare i dati in possesso di diversi attori coinvolti nei progetti di sostegno,
onde considerare la situazione complessiva dei bambini accolti nel proprio territorio, con
particolare attenzione alla migrazione dei bambini fra diversi ambiti territoriali della
regione e tra regioni.


Azione/Indicazione operativa 3. Il sistema informativo unico regionale è costruito in base
alla rilevazione permanente di informazioni anche di tipo processuale inerenti i percorsi
interni e l’uscita dal sistema di accoglienza per i minorenni e più in generale dal sistema dei
Servizi di cura.


Azione/Indicazione operativa 4. Riconoscere in termini di impegno e di valorizzazione
economica la partecipazione degli organismi gestori delle strutture residenziali per
minorenni alla rilevazione periodica dei dati relativi ai bambini inseriti in comunità, al fine
di rispondere al debito informativo nazionale e regionale.


Raccomandazione 514.3 – Favorire il coinvolgimento di tutti gli attori dell’accoglienza attraverso
la condivisione dei processi e degli esiti del monitoraggio regionale.


Azione/Indicazione operativa 1. Ogni Regione predispone annualmente e rende
disponibile un report che descrive la variazione nel sistema dell’offerta dei Servizi di
accoglienza e analizza i dati annuali di stock e di flusso in relazione ai minorenni accolti e
alle principali caratteristiche dei progetti di accoglienza (motivazioni, durata, ecc.) e dei
minorenni.

STRUMENTI GESTIONALI E PROCEDURALI

La condivisione di regole e procedure, l’adozione di una regolamentazione organica e
aggiornata da parte delle Regioni e delle Province autonome, nell’ambito di indirizzi nazionali
condivisi, rappresentano fattori di fondamentale importanza per favorire, su tutto il territorio
nazionale, la crescita della qualità delle risposte offerte ai bambini che necessitano di
protezione e cura. La condivisione di indicazioni in merito all’aggiornamento degli strumenti,
la creazione di momenti di dialogo e confronto, la definizione di alcuni elementi necessari per
orientare una corretta remunerazione dell’attività di accoglienza, sono strumenti operativi che appaiono di fondamentale supporto al lavoro dei servizi, degli operatori e delle comunità
residenziali.

Tavoli di confronto

Il dialogo, il confronto, la definizione di modalità di collaborazione continuativa e strutturata,
la costruzione condivisa degli strumenti costituiscono premesse fondamentali per
un’attuazione efficace delle politiche e per consentire la costruzione e la messa a disposizione
di strumenti conoscitivi organici e sempre aggiornati, funzionali alle esigenze e di supporto
per le decisioni degli attori interessati.


Raccomandazione 521.1 – Istituire a livello regionale e territoriale di momenti formalizzati di
confronto e coordinamento della “rete degli attori” coinvolti nell’accoglienza residenziale dei
minorenni, definita in modo chiaro ed esplicito.


Azione/Indicazione operativa 1. Ogni amministrazione regionale costituisce un “Tavolo
permanente” di confronto sull’accoglienza dei bambini fuori famiglia, nel quale sono
adeguatamente rappresentati i Servizi sociali e socio-sanitari pubblici, gli affidatari tramite
le associazioni che li rappresentano, i gestori delle strutture di accoglienza e, non da ultimo,
il Garante regionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Il Tavolo ha funzioni di
approfondimento, di confronto, di proposta e coordinamento degli interventi, di
monitoraggio e verifica degli esiti dei percorsi.


Azione/Indicazione operativa 2. Le amministrazioni regionali individuano, insieme
all’Autorità giudiziaria, le modalità di partecipazione della stessa al Tavolo e le modalità di
confronto periodico.


Azione/Indicazione operativa 3. In analogia al Tavolo regionale, gli Enti locali attivano negli
ambiti territoriali di riferimento per la gestione dei Servizi socio-sanitari (anche nell’ambito
dei Tavoli dei Piani di Zona, se operativi), una sede permanente di confronto
sull’accoglienza dei bambini fuori famiglia, con analoga composizione, adeguata alle realtà
presenti sui diversi territori ivi compresi gli Uffici Minori della Questura, gli uffici competenti
dell’Ufficio territoriale di Governo, gli Uffici della polizia locale laddove coinvolti, con
funzioni di approfondimento, di confronto, di proposta e coordinamento degli interventi, di
monitoraggio e verifica degli esiti dei percorsi.


Azione/Indicazione operativa 4. Nei tavoli regionali e di ambito territoriale vanno coinvolte
le rappresentanze dei gestori delle strutture, da individuarsi preferibilmente tra i
responsabili e gli operatori direttamente coinvolti nella gestione delle strutture stesse, sia
nella fase della revisione della regolamentazione in materia di strutture residenziali per
minorenni, sia nella fase di monitoraggio del sistema, sia nei momenti formativi e
informativi organizzati su queste tematiche.

Livello territoriale di organizzazione e gestione

L’Ente locale, titolare degli interventi di protezione e tutela, assicura la messa in campo di una
rete di interventi e di azioni specifiche e integrate per la presa in carico dei bambini in
difficoltà e per assicurare la tempestiva attivazione della soluzione di accoglienza più
appropriata, qualora ciò si renda necessario.

Motivazione – Nella prospettiva della sussidiarietà, della vicinanza necessaria tra bisogni di
accoglienza residenziale dei minorenni e risposte adeguate e qualificate, sono i livelli
istituzionali locali che hanno il compito dell’organizzazione e della gestione dei servizi e,
quindi, della contestualizzazione locale della normativa nazionale e regionale, mantenendo
coerenza e fedeltà ai principi di riferimento.


Raccomandazione 522.1 – Adottare specifici atti deliberativi a livello locale per rendere operative,
in modo congruo, le normative nazionali e regionali in materia di accoglienza residenziale dei
minorenni.


Azione/Indicazione operativa 1. L’Ente locale adotta un atto deliberativo, a livello
dell’ambito territoriale individuato per la gestione dei Servizi sociali, che definisca le
modalità operative in materia di inserimento in comunità, recependo e declinando nel
dettaglio le indicazioni regionali.


Azione/Indicazione operativa 2. L’Ente locale oppure l’Ente competente nel caso di gestione
associata o delegata dei Servizi sociali, adotta un provvedimento deliberativo che
regolamenta, in coerenza con il livello amministrativo sovraordinato, le procedure per
l’inserimento in comunità, con indicazioni organizzative e procedurali adeguate.


Azione/Indicazione operativa 3. L’Ente locale, nell’elaborazione di questi provvedimenti,
assicura integrazione socio-sanitaria delle funzioni e delle competenze in ogni fase del
percorso, con il supporto di adeguati protocolli che individuano modalità di collaborazione,
procedure, forme di raccordo operativo e trasmissione delle informazioni.

I COSTI E LA REMUNERAZIONE DELL’ACCOGLIENZA

Individuazione delle voci di costo in funzione della definizione delle tariffe

Un aspetto importante del percorso di definizione dei requisiti delle strutture residenziali per
minorenni afferisce alla definizione condivisa tra gli attori dei fattori e delle voci di spesa che
concorrono a formare il costo dell’accoglienza residenziale; il livello istituzionale regionale
provvede alla regolamentare della tariffazione.


Motivazione – L’individuazione di voci di spesa omogenee e la quantificazione coerente
permette di evitare evidenti disomogeneità di remunerazione dei Servizi residenziali per i
minorenni con conseguenti livelli di spesa squilibrati a carico dei Servizi che dispongono
l’inserimento e con il rischio di erogazione di Servizi di accoglienza di qualità inadeguata.


Raccomandazione 531.1 – Definire a livello regionale i criteri di definizione dei costi e la
tariffazione del sistema dell’accoglienza residenziale dei minorenni.


Azione/Indicazione operativa 1. L’amministrazione regionale predispone e adotta un atto
che definisce le tariffe dei diversi servizi del sistema di accoglienza residenziale per i
minorenni, sulla base di approfondimenti e confronti che coinvolgono i diversi soggetti
impegnati nell’assicurazione dell’accoglienza nei Servizi residenziali per minorenni,
compresa la rappresentanza degli enti gestori.


Azione/Indicazione operativa 2. Al fine della definizione di un atto di tariffazione realistico
ed equilibrato, saranno tenute in considerazione, almeno, le seguenti macro-voci di costi: figure professionali e diritti dei lavoratori in base anche ai contratti collettivi di riferimento;
vitto; vestiario; cura della persona; istruzione e formazione; socializzazione (tempo libero,
vacanze, sport, associazionismo, consumi culturali e ricreativi); formazione, supervisione e
sostegno degli operatori; gestione (utenze, manutenzione ordinaria immobile e automezzi,
personale/servizi di pulizia); affitto dell’immobile; trasporto; imposte, tasse, assicurazioni e
altri oneri gestionali e amministrativi.


Azione/Indicazione operativa 3. Il sistema di tariffazione regionale deve prevedere i criteri
e i parametri di quantificazione di un’adeguata remunerazione dei costi sostenuti dagli enti
gestori per l’erogazione del Servizio di accoglienza residenziale dei minorenni, anche in
relazione all’equilibrio tra posti autorizzati, posti occupati e, quindi a un tasso di utilizzo
minimo realistico.


Azione/Indicazione operativa 4. Nella definizione dell’atto regionale di tariffazione si
considerano le seguenti agevolazioni per i bambini accolti: esenzione ticket per le
prestazioni sanitarie; esenzione o applicazione di tariffe minime per i servizi di refezione
scolastica e trasporto; fornitura gratuita dei libri di testo.


Azione/Indicazione operativa 5. Nella definizione dell’atto regionale di tariffazione va
considerata l’opportunità di stabilire una retta regionale vincolante onde evitare
speculazioni al ribasso sui costi dell’accoglienza.


Raccomandazione 531.2 – Valutare gli eventuali parametri che, in specifiche e definite situazioni
con la quantificazione correlata, possono modificare le tariffe regionali standard del sistema
dell’accoglienza residenziale dei minorenni definite a livello regionale.


Azione/Indicazione operativa 1. In presenza di figure educative impegnate in forza di patti
associativi, di scelte di tipo religioso, che abbiano stabile dimora nel Servizio di accoglienza
residenziale, il competente livello amministrativo regionale verifica la possibilità di adottare
indicatori di congruità economica applicabili alla realtà specifica, fatta salva l’esigenza
prioritaria di assicurare la qualità dell’accoglienza offerta.


Raccomandazione 531.3 – Le amministrazioni regionali individuano modalità e procedure per
sostenere gli Enti locali maggiormente esposti a difficoltà di bilancio per la copertura dei costi
connessi alle rette di accoglienza residenziale dei bambini.

Compartecipazione alla spesa

L’evoluzione dei bisogni e spesso anche la multiproblematicità che caratterizza molte
situazioni di bambini che devono essere tutelati, anche, con l’accoglienza residenziale può
implicare situazioni di intervento in contesti diversi da quelli socio-educativi (socio-sanitari o
giudiziari) che comportano una compartecipazione alla spesa.


Motivazione – Le indicazioni della normativa vigente sulla compartecipazione alla spesa per
l’inserimento dei bambini nei Servizi residenziali per minorenni non sono sempre applicate in
modo cogente e omogeneo sul territorio nazionale.

Raccomandazione 532.1 – Definire le regole di compartecipazione, individuando i soggetti e le
condizioni necessarie oltre alla determinazione delle prestazioni considerate e delle rispettive
quote.


Azione/Indicazione operativa 1. Le amministrazioni statali, nell’ambito delle rispettive
competenze, si coordinano per la definizione delle regole e quote di compartecipazione
alla spesa con particolare riferimento ai Livelli essenziali di assistenza in sanità (per i
minorenni inseriti in comunità socio-riabilitative, a carattere socio-sanitario; per minorenni
vittime di maltrattamento o abuso o per quelli con diagnosi dei professionisti dei
Dipartimenti di salute mentale e delle dipendenze patologiche…)4 e alla presa in carico da
parte dei Servizi per la Giustizia minorile (per quanto riguarda i minorenni dell’area penale),
identificando le rispettive responsabilità del Servizio sanitario regionale e del Centro per la
giustizia minorile rispettivamente competenti.


Azione/Indicazione operativa 2. Le amministrazioni regionali, all’interno degli atti di
settore, definiscono le regole della compartecipazione economica, anche nel caso in cui vi
sia l’attivazione di prestazioni aggiuntive, a cura di figure educative e sanitarie.


Azione/Indicazione operativa 3. Nella precedente definizione delle regole di
compartecipazione alla spesa, si comprende quella riguardante le situazioni in cui la
famiglia di origine risulti in condizioni economiche, valutate attraverso l’ISEE, tali da
consentirle di far fronte, in tutto o in parte, alle spese di accoglienza del figlio.


Azione/Indicazione operativa 4. In presenza delle condizioni per la compartecipazione
della famiglia d’origine alla spesa per l’accoglienza, l’Ente locale inviante definisce la quota
di compartecipazione e raccoglie tale contributo dalla famiglia, ai fini del pagamento
dell’intera retta da corrispondersi da parte dell’Ente inviante al gestore del Servizio
residenziale.

Corretto ruolo delle prestazioni aggiuntive

La complessità della individuazione e dell’organizzazione dei fattori produttivi necessari a
garantire una risposta adeguata ai differenti bisogni dei bambini accolti nei Servizi
residenziali, anche rispetto alle diverse fasi dell’accoglienza, richiede un importante sforzo di
regolamentazione del ricorso alle “prestazioni aggiuntive” da parte dei Servizi di accoglienza
residenziale.


Motivazione – Una giusta remunerazione dei fattori produttivi che determinano l’entità della
retta, congiuntamente a una corretta individuazione dei requisiti di personale e della risposta
più appropriata per il singolo caso, si coniugano con l’esigenza di un contenimento del ricorso
alle cosiddette “prestazioni aggiuntive” ai soli casi in cui questo sia effettivamente necessario.
In caso contrario, vi può essere il rischio che un massiccio ricorso alle prestazioni aggiuntive
vanifichi la definizione di una retta di riferimento, determinando un incremento poco
governabile e monitorabile della spesa.


Raccomandazione 533.1 – Regolamentare il ricorso a eventuali prestazioni aggiuntive
definendone precisamente la tipologia ammessa e la quantificazione oltre alle modalità di rendicontazione da parte del Servizio residenziale, in armonia con quanto previsto dal Capo IV del
recente D.P.C.M. 12 gennaio 2017.

Azione/Indicazione operativa 1. Le amministrazioni regionali definiscono con un proprio
atto le regole per il ricorso a eventuali prestazioni aggiuntive nei Servizi di accoglienza
residenziale per i minorenni. L’atto tiene conto delle esigenze e criticità che possono
determinare il ricorso a esse, qualificandone la specificità quale strumento per far fronte a
situazioni critiche, per il tempo necessario.


Azione/Indicazione operativa 2. La regolamentazione definisce:


‒ le situazioni che possono richiedere l’attivazione delle prestazioni aggiuntive (a
titolo esemplificativo: la fase iniziale di inserimento di casi con bisogni complessi
nelle strutture socio-sanitarie);
‒ le prestazioni che è possibile fornire (incremento massimo consentito di ore
settimanali di personale aggiuntivo, con specifica professionalità);
‒ i limiti di tempo (per esempio: primi due mesi successivi all’inserimento, periodi
di crisi particolarmente critici…).

Azione/Indicazione operativa 3. La regolamentazione delle prestazioni aggiuntive definisce
altresì la titolarità della spesa in capo al comparto sociale e/o sanitario, secondo le diverse
fattispecie e le esigenze che ne hanno determinato la necessità.

Contratto di servizio e assicurazione nell’accoglienza

A completamento del quadro degli strumenti necessari per la concreta realizzazione dei
progetti di inserimento nei Servizi residenziali per minorenni vanno previsti: il contratto che
regola i rapporti tra l’Ente locale inviante e il Servizio residenziale, il contratto assicurativo a
tutela degli accolti, degli operatori e dei volontari.


Motivazione – L’accoglienza residenziale per i minorenni è un’articolata e complessa
organizzazione di fattori produttivi e di dimensioni organizzative che deve essere messa in
sicurezza rispetto ai rischi e alle implicazioni connesse, nella prospettiva della trasparenza e
della semplificazione.


Raccomandazione 534.1 – L’Ente inviante e il soggetto gestore dell’accoglienza residenziale per i
minorenni firmano uno specifico “contratto di servizio”, meglio se definito unitariamente dal livello
regionale.


Azione/Indicazione operativa 1. Adozione di apposito contratto di servizio tra l’Ente
inviante, di norma il Servizio sociale competente, e la struttura di accoglienza, a seguito
dell’attivazione delle necessarie procedure amministrative.


Azione/Indicazione operativa 2. Contenuti minimi del contratto possono essere i seguenti:
organizzazione, gestione e modalità dell’intervento educativo; modalità di accesso,
inserimento e dimissione; diritti degli accolti; retta giornaliera; modalità di pagamento;
durata del contratto.

Raccomandazione 534.2 – L’Ente gestore stipula un apposito contratto assicurativo per l’attività
di accoglienza residenziale di minorenni erogata.


Azione/Indicazione operativa 1. Adozione, da parte dell’Ente gestore, di apposita polizza
assicurativa per la copertura dei rischi di infortuni o da danni subiti o provocati dalle
persone accolte, dai dipendenti e dai volontari.


Azione/indicazione operativa 2. Le associazioni di rappresentanza degli enti gestori dei
Servizi di accoglienza individuano, in accordo con le rappresentanze delle compagnie
assicurative, un modello unico nazionale, o almeno di livello regionale, in cui sono definiti i
campi e gli ambiti di validità e di limitazione del Contratto assicurativo.

Costi del personale e rispetto dei diritti dei lavoratori nei Servizi residenziali

È evidente che anche in questo specifico settore di intervento, a fronte della fondamentale
importanza della chiara definizione delle figure professionali richieste nelle diverse strutture,
della verifica periodica dei requisiti di personale delle strutture stesse, deve corrispondere un
regolare inquadramento del personale sulla base del contratto collettivo nazionale di
riferimento e una corretta assegnazione del personale rispetto alle mansioni da svolgere.


Motivazione – Il lavoro socioeducativo nei Servizi residenziali per i minorenni richiede non
solo competenza e motivazione, ma anche una tutela del lavoratore. Il rispetto dei diritti dei
lavoratori operanti nell’accoglienza sono un pre-requisito indispensabile per favorire la
crescita della professionalità degli operatori dei Servizi residenziali, promuovendo una
maggiore stabilità nei rapporti di lavoro e un turn over contenuto.


Raccomandazione 535.1 – Rispettare i diritti dei lavoratori e i contratti collettivi di lavoro.


Azione/indicazione operativa 1. Le amministrazioni regionali prevedono, nella
regolamentazione di loro pertinenza, il corretto inquadramento degli operatori delle
strutture residenziali rispetto al contratto collettivo nazionale di riferimento.

Azione/indicazione operativa 2. I servizi preposti alla vigilanza sui Servizi residenziali per
minorenni, nell’ambito delle visite periodiche, verificano il rispetto dei diritti dei lavoratori,
unitamente agli standard relativi alle qualifiche professionali richieste e al monte ore di
lavoro dei lavoratori stessi.

Tempi e modi di liquidazione dei corrispettivi ai Servizi residenziali per i
minorenni

Raccomandazione 536.1 – All’erogazione di Servizi residenziali per minorenni attivati
coerentemente con la normativa regionale, corrispondono tempi e modi rispettosi di liquidazione
dei corrispettivi.


Azione/indicazione operativa 1. Le amministrazioni locali considerano l’accoglienza
residenziale dei bambini e ragazzi fuori famiglia “servizio indispensabile”. Fermo restando
quanto stabilito dalla normativa vigente le figure preposte all’interno dell’Ente, nella
autonomia che è loro propria, si attivano al fine di assicurare tempi più celeri per il
pagamento della spesa.


Azione/indicazione operativa 2. Le amministrazioni locali provvedono ad instaurare rapporti convenzionali/atti consensuali con l’ente gestore in relazione agli interventi di
accoglienza residenziale per minorenni, coerentemente con quanto stabilito dalla
normativa nazionale o regionale in materia.