Indice
- 1 ALTRE ACCOGLIENZE RESIDENZIALI
- 2 Situazioni particolari di accoglienza residenziale
- 3 BAMBINI IN SITUAZIONI PARTICOLARI
- 4 Minorenni stranieri non accompagnati
- 5 Adolescenti dell’area penale
- 6 Bambini e adolescenti in Servizi residenziali sanitari
- 7 Bambini e adolescenti vittime della tratta e dello sfruttamento sessuale
- 8 Bambini in case rifugio per madri
- 9 Accoglienza di adolescenti in gravidanza o con neonati
Ogni bambino è portatore di esigenze particolari connesse alla propria biografia, alla propria
famiglia, allo stato di salute, agli aspetti sociali, economici, culturali e religiosi che hanno
accompagnato e accompagnano la sua quotidianità.
Il sistema di accoglienza residenziale è attento a queste peculiarità del bambino e vi risponde
in modo adeguato nel rispetto dei diritti universali garantiti a tutti i bambini e secondo una
logica di pari opportunità. Per questo vanno comunque favoriti gli interventi che permettono
l’accoglienza dei bambini con altri bambini, evitando interventi segreganti o stigmatizzanti.
ALTRE ACCOGLIENZE RESIDENZIALI
Il sistema di accoglienza residenziale considerato e descritto dalle presenti Linee di indirizzo si
riferisce all’area dell’accoglienza “socio-educativa”. Altri tipi di accoglienza residenziale per i
minorenni sono possibili e necessari, in relazione a particolari situazioni e condizioni personali
(sanitarie, comportamentali); Servizi di accoglienza residenziale che afferiscono a diverse
competenze amministrative, a “sistemi” di intervento con regolamentazione diversa, in tutto o
in parte, da quelle trattate nelle pagine precedenti.
Situazioni particolari di accoglienza residenziale
Oltre alla casistica ordinaria fin qui evidenziata, esistono situazioni che si pongono
all’attenzione dei vari soggetti coinvolti sia per la loro rilevanza specifica, sia per la loro
particolarità residuale, sia per la loro complessità e come tali chiedono di essere affrontate.
Motivazione – La Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del
1989 declina i diritti generali e individua situazioni particolari in cui i bambini devono essere
tutelati in modo peculiare, con attenzioni specifiche.
Raccomandazione 611.1 – Garantire un’attenzione complessiva alla globalità della persona
nell’individuare e regolamentare le situazioni particolari di accoglienza residenziale di bambini,
evitando lo stigma e mantenendo il più possibile l’orizzonte della normalità.
Azione/Indicazione operativa 1. I percorsi di accoglienza residenziale di un bambino in
situazioni particolari devono comunque rispettare tutti i suoi diritti e le indicazioni generali
per l’accoglienza residenziale socio-educativa applicabili al suo status.
Azione/Indicazione operativa 2. La formulazione delle regole dell’accoglienza residenziale
di bambini in situazioni particolari tengono conto della necessaria distinzione delle
motivazioni che le determinano e delle implicazioni collegate: condizioni di “patologia”;
contesti di particolare rischio; situazioni di multiproblematicità; comportamenti pericolosi
per sé e per altri.
BAMBINI IN SITUAZIONI PARTICOLARI
Declinare, anche se in modo non esaustivo, le situazioni particolari dei bambini che
richiamano la necessità di porre attenzione anche a questi aspetti, formulando appropriate
raccomandazioni e promuovendo azioni adeguate.
Minorenni stranieri non accompagnati
Per minorenne straniero non accompagnato (MSNA) si intende “il minorenne non avente
cittadinanza italiana o dell’Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello
Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di
rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base
alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano” (Legge 47/2017 art. 2). In questa definizione
rientrano tutti i MSNA senza distinzione tra richiedenti/titolari di protezione internazionale e
gli altri (D.Lgs. 142/2015, art. 2, comma 1 lett. e).
I massicci e costanti arrivi di MSNA sul territorio italiano degli ultimi anni hanno determinato –
in ragione della loro condizione di particolare vulnerabilità-la necessità di un intervento dello
Stato e degli enti territoriali, volto a garantire un sistema di protezione adeguato ed efficiente,
nonché una risposta tempestiva alla molteplicità dei bisogni materiali e non espressi da questi
bambini. Questi ultimi sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di
trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell’Unione europea (Legge 47/2017 art.1).
Il D.Lgs. n. 142/2015 e le modifiche apportate dalla L. n. 47/2017 hanno delineato un Sistema
nazionale di accoglienza che prevede:
1) per esigenze di soccorso, identificazione e di protezione immediata, i minorenni stranieri
non accompagnati sono accolti in strutture governative di prima accoglienza a loro destinate,
per un periodo non superiore «a trenta giorni». In tale ambito si svolge l’identificazione del
minore – «che si deve concludere entro dieci giorni» e l’eventuale accertamento dell’età,; le
strutture sono attivate dal Ministero dell’Interno in accordo con l’Ente locale nel cui territorio è
situata la struttura;
2) la prosecuzione dell’accoglienza dei minorenni stranieri non accompagnati,
indipendentemente dalla richiesta di protezione internazionale, prosegue all’interno del
sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati, e in
particolare nei progetti specificamente destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili la cui
capienza è commisurata alle effettive presenze dei minori non accompagnati nel territorio
nazionale (ed è comunque stabilita nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche
e i servizi dell’asilo, da riprogrammare annualmente). Nella scelta del posto, tra quelli
disponibili in cui collocare il minorenne, si deve tenere conto delle esigenze e delle sue
caratteristiche risultanti dal colloquio in relazione alla tipologia dei servizi offerti dalla
struttura di accoglienza, come una casa famiglia dove poter integrare al meglio questi minorenni;
3) in caso di temporanea indisponibilità delle strutture appena indicate, l’assistenza e
l’accoglienza sono assicurate dalla pubblica autorità del Comune in cui il minorenne si trova,
fatta salva la possibilità di trasferimento del minore in un altro comune e tenendo in
considerazione prioritariamente il superiore interesse del minore;
4) In presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minorenni stranieri non accompagnati,
qualora l’accoglienza non possa essere assicurata dai Comuni, l’accoglienza è disposta dal
Prefetto attraverso l’attivazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai
minorenni stranieri non accompagnati, con una capienza massima di 50 posti.
Motivazione – La particolare vulnerabilità dei minorenni stranieri non accompagnati e le loro
esigenze di tutela rendono necessarie modalità di accoglienza appropriate ai loro specifici
bisogni in ogni fase dell’accoglienza (pronta accoglienza per brevi periodi in strutture
specializzate, seconda accoglienza nei Servizi residenziali volta a favorire l’integrazione), nel
rispetto dei principi di parità di trattamento e non discriminazione.
Raccomandazione 621.1 – Il sistema di accoglienza per i minorenni stranieri non accompagnati
garantisce l’appropriatezza e il rispetto dei principi di parità di trattamento e non discriminazione.
Azione/Indicazione operativa 1. Il Ministero dell’Interno, le amministrazioni regionali e gli
Enti locali collaborano nella definizione dei requisiti strutturali e organizzativi dei Servizi
residenziali rivolti ai minorenni stranieri non accompagnati nella fase di pronta accoglienza.
Azione/Indicazione operativa 2. Il Ministero dell’Interno, le amministrazioni regionali e gli
Enti locali collaborano a far sì che i minorenni stranieri non accompagnati, superata la fase
di urgenza, vengano inclusi nel sistema di accoglienza dei Servizi residenziali per minorenni
secondo il principio dell’appropriatezza del progetto individuale, così come previsto dall’art.
19, comma 2-bis del D.Lgs. n. 142/2015.
Azione/Indicazione operativa 3. Il Ministero dell’Interno, le amministrazioni regionali e gli
Enti locali regolamentano i rapporti dell’Ente gestore con i diversi livelli istituzionali coinvolti
nell’accoglienza dei minorenni stranieri non accompagnati basandosi sul presupposto per il
quale le strutture nelle quali vengono accolti i minori stranieri non accompagnati devono
soddisfare, nel rispetto dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, gli
standard minimi dei servizi e dell’assistenza forniti dalle strutture residenziali per
minorenni ed essere autorizzate o accreditate ai sensi della normativa nazionale e
regionale in materia. La non conformità alle dichiarazioni rese ai fini dell’accreditamento
comporta la cancellazione della struttura di accoglienza dal Sistema;
Azione/Indicazione operativa 4. L’iscrizione al Servizio sanitario nazionale è obbligatoria, ai
sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 286/1998, così come modificato dalla L. 47/2017, e viene
richiesta da chi esercita, anche in via temporanea, la responsabilità genitoriale o dal
responsabile della struttura di prima accoglienza. Una particolare tutela deve essere
garantita predisponendo un programma specifico di assistenza al minorenne che assicuri
adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale,
prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età.
Azione/Indicazione operativa 5. In relazione al diritto di istruzione dei MSNA, la L. 47/2017
prevede che dal momento dell’inserimento del minore nelle strutture di accoglienza siano
adottate specifiche misure da parte delle istituzioni scolastiche e delle istituzioni formative
accreditate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, idonee a favorire
l’assolvimento dell’obbligo scolastico e formativo da parte dei minori, anche mediante
convenzioni volte a promuovere specifici programmi di apprendistato, nonché la
predisposizione di progetti specifici che prevedano il coinvolgimento dei mediatori
culturali. La disposizione pertanto incentiva il diritto di istruzione dei MSNA in relazione a
quanto previsto dal D.Lgs 286/1998 (artt. 34 e 45) e dal D.Lgs. 142/2015 (art. 21, co. 2).
Raccomandazione 621.2 – L’attivazione straordinaria di strutture ricettive temporanee,
esclusivamente dedicate a minorenni stranieri non accompagnati, assicura che:
‒ l’accoglienza è esclusivamente rivolta a minorenni nella fascia di età 14-17;
‒ la capienza massima di 50 posti è preferibilmente riferita a strutture diverse al fine di
evitare contesti con numeri eccessivamente elevati;
‒ la permanenza in queste strutture è contenuta in un tempo breve non superiore a
trenta giorni, all’interno del quale l’identificazione, si deve concludere entro dieci
giorni;
‒ la stretta connessione con il “sistema ordinario dell’accoglienza”;
‒ il rispetto dei requisiti e degli standard di qualità e la definizione di contesti
collaborativi con gli Enti locali e le organizzazioni della società civile del territorio su
cui si realizza la struttura di accoglienza temporanea.
Raccomandazione 621.3 – Il sistema dell’accoglienza per minorenni stranieri non accompagnati
presta particolare attenzione ai giovani adolescenti.
Azione/Indicazione operativa 1. Le amministrazioni regionali potenziano la creazione di
tipologie innovative specifiche destinate a tutti gli adolescenti di fascia d’età 16-17 anni,
siano essi italiani che stranieri, recependo anche eventuali richieste dei Comuni. Questi
servizi si rivolgono ad adolescenti con evidenti capacità di autonomia in modo che possano
essere inseriti in un percorso mirato al raggiungimento della piena indipendenza. In
particolare, per facilitare l’inclusione sociale dei minorenni stranieri non accompagnati, va
assicurata loro la possibilità al ricorso di figure professionali con competenze specifiche nel
campo della mediazione culturale e dell’assistenza legale oltre a educatori adeguatamente
formati. Inoltre, quando un minore straniero non accompagnato, al compimento della
maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessita di un
supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all’autonomia, il
Tribunale per i minorenni può disporre, anche su richiesta dei servizi sociali, con decreto
motivato, l’affidamento ai servizi sociali, comunque non oltre il compimento del
ventunesimo anno di età (L. 47/2017, art. 13).
Raccomandazione 621.4 – Garantire l’accoglienza dei minorenni stranieri non accompagnati
secondo i diritti riconosciuti ai bambini.
Azione/Indicazione operativa 1. Il Servizio sociale locale e gli Enti gestori dei Servizi
residenziali di accoglienza promuovono interventi e strumenti utili a informare, coinvolgere
e far partecipare i minorenni stranieri non accompagnati al loro progetto di accoglienza.
Azione/Indicazione operativa 2. Il Ministero dell’Interno, le amministrazioni regionali e gli
Enti locali traducono in varie lingue materiale comunicativo che sintetizzi le norme previste
in materia di accoglienza di profughi e richiedenti asilo politico.
Azione/Indicazione operativa 3. Gli Enti gestori dei Servizi residenziali traducono in varie
lingue la propria Carta dei servizi in modo da facilitare l’adolescente nella convivenza e
nella partecipazione al suo percorso di accoglienza.
Azione/Indicazione operativa 4. Il Ministero dell’Interno, l’Autorità giudiziaria e le
amministrazioni regionali adottano provvedimenti per rendere più celeri le procedure per l’apertura della tutela e per la definizione dello status giuridico del MSNA, necessaria per il
prosieguo del percorso di inclusione sociale.
Raccomandazione 621.5 – Un’attuazione adeguata delle azioni di tutela e accoglienza richiede
uno specifico monitoraggio di dati e informazioni affidabili sui minorenni stranieri non
accompagnati.
Azione/Indicazione operativa 1. L’autorità di pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno
effettua le segnalazioni sulla presenza dei minorenni stranieri non accompagnati, ai sensi
dell’art. 19 del D.Lgs. 142/2015, al Giudice tutelare e al Tribunale per i minorenni per la
nomina del tutore e per la ratifica delle misure di accoglienza, nonché al Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali al fine di assicurare il censimento e il monitoraggio della
presenza dei minorenni stranieri non accompagnati. Le amministrazioni regionali, gli Enti
locali e gli enti gestori dei Servizi residenziali collaborano al monitoraggio delle presenze e
dei percorsi di accoglienza dei MSNA.
In attuazione di quanto sopra descritto, presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali è istituito il Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati (L. 47/2017,
art. 9 co.1).
È istituita inoltre la cartella sociale, compilata dal personale qualificato della struttura di
accoglienza che svolge il colloquio con il minore nella fase di prima accoglienza, ai sensi
dell’art. 19-bis del D.Lgs. 142/2015. La cartella sociale include tutti gli elementi utili alla
determinazione della soluzione di lungo periodo per il minore, nel suo superiore interesse e,
in particolare, del suo diritto alla protezione. La cartella sociale è trasmessa ai servizi sociali
del Comune di destinazione e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
minorenni.
Adolescenti dell’area penale
Il sistema della giustizia minorile pone al centro della sua azione la promozione del benessere
degli adolescenti che compiono un reato. Il rispetto delle norme e delle regole di settore
nell’ambito dei provvedimenti giudiziari, la progettazione e l’attivazione di progetti
individualizzati volti al reinserimento sociale e lavorativo degli adolescenti promuovono i
valori della convivenza civile e assicurano parità di trattamento. I Servizi residenziali di
accoglienza per minorenni concorrono a realizzare i suddetti obiettivi.
Motivazione – L’adolescente autore di reato è portatore degli stessi diritti di cui devono
godere tutti gli adolescenti ed è portatore di bisogni specifici che devono essere riconosciuti e
presi in carico affinché a partire dall’evento-reato, possa svilupparsi una progettualità
adeguata alle esigenze educative e di inserimento sociale. Il “sistema giustizia” persegue il suo
superiore interesse nel rispetto delle sue esigenze educative e di tutela.
Raccomandazione 622.1 L’accoglienza nei Servizi residenziali favorisce il reinserimento sociale
dell’adolescente e contrasta il ripetersi di comportamenti devianti.
Azione/Indicazione operativa 1. Il Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità
stipula intese nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni per promuovere la tutela dei diritti
e la tutela della salute degli adolescenti e giovani adulti che commettono reati e, per il
tramite dei Centri regionali per la giustizia minorile, stipula intese con le Regioni e con gli
Enti gestori dei Servizi residenziali per minorenni specificatamente rivolti agli adolescenti, autorizzate dall’amministrazione regionale di competenza, nel rispetto del principio di
adeguatezza e di trasparenza per l’affidamento degli incarichi.
Azione/Indicazione operativa 2. Le amministrazioni regionali e i Garanti dell’infanzia
regionali, d’intesa con i Centri per la giustizia minorile, promuovono occasioni di
informazione e formazione comune, tra gli operatori della giustizia e dei servizi, per
favorire e sviluppare cultura e linguaggi condivisi, finalizzati alla prevenzione della devianza
e dei processi di “stigmatizzazione” degli adolescenti che commettono reati.
Azione/Indicazione operativa 3. I Centri per la giustizia minorile stipulano convenzioni con
gli Enti gestori dei Servizi residenziali per minorenni specificatamente rivolti agli adolescenti
autorizzati dall’amministrazione regionale di competenza.
Azione/Indicazione operativa 4. Gli operatori della giustizia e dell’Ente gestore del Servizio
residenziale definiscono un progetto educativo condiviso con l’adolescente attraverso il
quale lo stesso possa acquisire consapevolezza di quanto commesso, assumerne la
responsabilità e sviluppare un sentimento di fiducia in sé, negli altri e nelle istituzioni.
Azione/Indicazione operativa 5. I progetti di accoglienza prevedono, tra l’altro: le modalità
di coinvolgimento dell’adolescente e della sua famiglia nel percorso di reinserimento; gli
impegni specifici che l’adolescente assume; le modalità di partecipazione al progetto degli
operatori della giustizia e dell’Ente locale; le eventuali azioni dirette a riparare le
conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione dell’adolescente con la persona
offesa.
Azione/Indicazione operativa 6. L’Ente gestore promuove la mobilitazione di tutte le risorse
personali, familiari e ambientali dell’adolescente accolto in modo da facilitarne l’inclusione
sociale e la fase di chiusura dell’accoglienza.
Azione/Indicazione operativa 7. Favorire l’accoglienza dell’adolescente in Servizi residenziali
non esclusivamente dedicati all’area penale.
Azione/Indicazione operativa 8. Le amministrazioni regionali, d’intesa con i Centri regionali
per la giustizia minorile, garantiscono particolari tutele affinché gli adolescenti con disturbi
psichici che commettono reati usufruiscano di strutture specializzate e nel proprio
territorio.
Azione/Indicazione operativa 9. Per i Servizi residenziali che ospitano minorenni che hanno
commesso reati valgono le stesse indicazioni in termini di tutele, diritti e garanzie
professionali riportate in queste linee di indirizzo, salvo esplicite indicazioni dell’Autorità
giudiziaria competente.
Bambini e adolescenti in Servizi residenziali sanitari
È necessario delineare criteri di qualità e appropriatezza dell’accoglienza anche per i Servizi
residenziali di tipo sanitario che accolgono bambini e adolescenti con specifiche
problematicità (dipendenze, grave disabilità, disturbi della personalità, malati terminali…).
Motivazione – Tale accoglienze non possono qualificarsi semplicemente come “sanitarie”
poiché la presenza di bambini impone di svolgere anche compiti di tipo socio educativo e
affettivo.
Raccomandazione 623.1 – I Servizi residenziali sanitari per minorenni privilegiano, ove possibile,
un modello di accoglienza di tipo familiare.
Azione/Indicazione operativa 1. Evitare la presenza contestuale di accolti maggiorenni e
minorenni, ritenuta inappropriata in relazione alla specificità delle prestazioni richieste dai
soggetti di minore età.
Azione/Indicazione operativa 2. Garantire l’appropriatezza dell’accoglienza attraverso
l’attuazione di: processi autorizzativi rigorosi, affidabili e monitorati; processi decisionali
che includano la partecipazione informata dei bambini e delle loro famiglie; processi di
definizione e gestione dei progetti individualizzati condivisi; idonee condizioni generali di
accoglienza.
Raccomandazione 623.2 – Garantire un approccio integrato e multidisciplinare centrato sul
bambino e sulla sua famiglia.
Azione/Indicazione operativa 1. Le figure professionali tipicamente mediche per
l’abilitazione e riabilitazione in età evolutiva sono affiancate da personale clinico, educativo
e socio educativo in grado di prendersi cura del benessere psicologico, relazionale e sociale
del bambino e del ragazzo, nonché di sostenere il suo contesto familiare e di relazioni
affettive allargato.
Azione/Indicazione operativa 2. Garantire la necessaria assistenza a bambini malati
terminali, attraverso prestazioni non solo di natura sanitaria, ma anche volte al sostegno
dell’equilibrio fisico, psichico, emozionale, spirituale, sociale e relazionale del bambino.
Garantire inoltre il sostegno alle famiglie e alle competenze di cura dei genitori.
Raccomandazione 623.3 – Anche i Servizi residenziali sanitari destinati ai minorenni si
conformano, per quanto possibile, al principio di prossimità e, in caso di lontananza dal luogo di
residenza, garantiscono adeguati servizi di supporto.
Azione/Indicazione operativa 1. Favorire una ragionevole copertura a livello regionale di
Servizi residenziali sanitari rivolti ai bambini con particolari patologie in modo da ridurre le
distanze dal luogo di residenza del bambino.
Azione/Indicazione operativa 2. Prevedere, nelle adiacenze dei centri regionali o inter-
regionali multidisciplinari che erogano prestazioni di alta complessità assistenziale, servizi alberghieri di sostegno alla mobilità della famiglia che minimizzino le difficoltà economiche,
sociali e psicologiche collegate alla lontananza, anche con figure professionali di supporto
psico-sociale.
Bambini e adolescenti vittime della tratta e dello sfruttamento sessuale
Le condizioni di estrema violenza caratterizzanti i bambini vittime della tratta e dello
sfruttamento impongono un’attenzione particolare ai livelli di rischio e pericolo cui gli stessi
sono esposti.
Motivazione – I Servizi residenziali di accoglienza di bambini vittime di tratta o di
sfruttamento sessuale garantiscono una protezione rafforzata per sottrarre il bambino al
rischio di ritorsioni da parte dei suoi sfruttatori singoli o affiliati ad associazioni criminali, in
stretto raccordo con le Forze dell’ordine e la Magistratura.
Raccomandazione 624.1 – Garantire una protezione adeguata alla complessità della situazione.
Azione/Indicazione operativa 1. Il progetto di tutela prevede una filiera completa di servizi
e prestazioni in grado di accompagnare il bambino dall’uscita dal circuito di tratta e
sfruttamento fino al suo reinserimento sociale. A maggior tutela dei bambini accolti,
l’indirizzo del Servizio residenziale di accoglienza va mantenuto segreto.
Azione/Indicazione operativa 2. È necessario assicurare al/alla minorenne l’attenta
valutazione delle condizioni psicofisiche e della sua storia di inserimento nel circuito di
sfruttamento.
Azione/Indicazione operativa 3. Il progetto prevede sostegni psicoterapeutici, psicologici e
socioeducativi adeguati alle esigenze di questi bambini e in grado di riparare il trauma e
ristabilire relazioni di fiducia con gli adulti e il mondo esterno.
Azione/Indicazione operativa 4. Il progetto fornisce adeguata consulenza legale affinché un
curatore speciale o un legale possa informare e rappresentare adeguatamente il
minorenne nei procedimenti di tutela e dinanzi all’Autorità giudiziaria coinvolta. Il progetto
fornisce altresì l’accesso a gruppi, fondazioni, organizzazioni non governative e associazioni
che possono fornire assistenza psicologica e affettiva alla persona offesa durante tutto l’iter
processuale.
Azione/Indicazione operativa 5. Il progetto di tutela prevede la collaborazione con le Forze
dell’ordine e con la Magistratura per l’attivazione di misure di contrasto allo sfruttamento a
maggior protezione dei minorenni accolti.
Bambini in case rifugio per madri
Gli elementi fondamentali che fanno delle case rifugio un luogo sicuro per i bambini, le
bambine e le loro madri sono un’adeguata valutazione del rischio e la costruzione dello
scenario di protezione, oltre che una puntuale progettualità individuale e familiare.
La protezione del minorenne non coincide con l’interruzione della violenza, ma è
indissolubilmente legata al lavoro nella struttura di accoglienza con la diade madre-bambino:
sostegno alla comprensione dell’esperienza traumatica e delle emozioni connesse per
arrivare ad un significato coerente e condiviso.
Motivazione – Le esperienze traumatiche delle donne e dei figli vittime di violenza subita o
assistita impongono una risposta residenziale in grado di assicurare tutela e al contempo di
“recuperare” e “valorizzare” risorse personali e competenze sulle quali porre le basi per una
vita indipendente.
Raccomandazione 625.1 – Mettere particolare attenzione nell’integrare gli aspetti della tutela con
quelli educativi.
Azione/Indicazione operativa 1. Garantire un sistema di protezione che consenta alla
donna e al bambino di sottrarsi dalla situazione di violenza, anche mediante la stipula di
protocolli locali di cooperazione con le Forze dell’ordine e la Magistratura ordinaria e
minorile, al fine di concordare procedure di protezione ed eventuali interventi di
emergenza.
Azione/Indicazione operativa 2. Sostenere e accompagnare la donna e i figli nel percorso di
elaborazione del trauma della violenza.
Azione/Indicazione operativa 3. Sviluppare il benessere psico-sociale e l’autostima di madri
e figli promuovendo percorsi di cura della persona, della salute fisica e psico-emotiva.
Azione/Indicazione operativa 4. Valutare i casi in cui sia necessario che l’indirizzo del
Servizio residenziale di accoglienza sia mantenuto segreto anche ponendo gli omissis negli
atti non secretati dagli Uffici giudiziari.
Raccomandazione 625.2 – L’osservazione del bambino che ha subito violenza e la valutazione
della relazione madre-figlio costituiscono presupposti necessari per la definizione di un percorso di
uscita dalla situazione di violenza.
Azione/Indicazione operativa 1. Rilevare e intervenire sugli stati di malessere psicologico e
fisico.
Azione/Indicazione operativa 2. Rilevare e intervenire sugli effetti del coinvolgimento (nei
suoi differenti livelli anche in considerazione dell’età del bambino) e del rischio fisico ed
emotivo nella dinamica di maltrattamento.
Azione/Indicazione operativa 3. Preparazione e accoglienza dei bambini nel momento
dell’ingresso con la madre nella casa-rifugio, garantendo un adeguato ascolto e
coinvolgimento nelle varie fasi preparatorie all’ingresso, in quelle successive e nelle
decisioni riguardanti la quotidianità e il futuro.
Azione/Indicazione operativa 4. Osservazione della relazione madre-bambino nella casa-
rifugio e raccolta di elementi per la valutazione della genitorialità nelle sue diverse
declinazioni (accuditiva, affettiva, regolativa, normativa e protettiva), adoperandosi affinché
sia tutelato il preminente interesse dei bambini.
Azione/Indicazione operativa 5. Predisposizione di percorsi educativi e di sostegno
psicologico rivolto alle madri per le aree di fragilità esito del trauma della violenza nelle
capacità genitoriali, individuate nella fase di valutazione, tenendo anche conto degli aspetti
culturali in donne e bambini provenienti da aree geografiche diverse.
Azione/Indicazione operativa 6. Percorsi educativi e psicoterapeutici per bambini vittime di
maltrattamenti, violenze o violenza assistita, ospiti nella casa rifugio, all’interno di relazioni
(con l’educatrice, la psicologa) in cui identificare gli eventi traumatici per inserirli in una
nuova narrazione.
Azione/Indicazione operativa 7. Accompagnamento e supporto alle visite protette negli
spazi neutri con il genitore maltrattante, in rete con i servizi che si occupano della
valutazione del genitore maltrattante.
Azione/Indicazione operativa 8. Accompagnamento all’autonomia e alla ridefinizione di un
proprio progetto di vita futuro per mamma-bambino.
Accoglienza di adolescenti in gravidanza o con neonati
La condizione di gravidanza è per l’adolescente un evento complesso che interviene in una
fase del corso di vita già di per sé denso di tensioni e di sfide. A volte le gravidanze “precoci”
sono frutto di disagi relazionali e familiari oppure di situazioni di maltrattamento e violenza.
In questi casi si prevedono specifiche forme di accoglienza residenziale.
Motivazione – I Servizi residenziali per gestanti e madri con figli neonati offrono un luogo
familiare e sicuro alle adolescenti in gravidanza o con bambini piccoli che vivono situazioni di
difficoltà.
Raccomandazione 626.1 – Individuare l’esistenza di fattori di rischio per la madre, per il bambino
e per la relazione genitoriale.
Azione/Indicazione operativa 1. Gli interventi nell’accoglienza sono strettamente coordinati
con i servizi sociali e sanitari territoriali.
Azione/Indicazione operativa 2. Il progetto di accoglienza prevede: una valutazione del
contesto familiare e relazionale di appartenenza; l’accompagnamento dell’adolescente nel
corso della gestazione; il sostegno alla strutturazione di funzioni accuditive e alla
costruzione del legame madre-bambino; il supporto verso percorsi di autonomia, il rientro
in famiglia o la strutturazione di una vita di coppia con il padre del bambino; l’attivazione di
percorsi di homevisiting già nei tre mesi antecedenti la nascita del bambino, sino al primo
anno di vita.