Indice
- 1 AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO E VIGILANZA
- 2 Procedure di autorizzazione
- 3 Procedure di accreditamento
- 4 Vigilanza (finalità, ruoli e relazioni tra i diversi soggetti)
- 5 REQUISITI DEI SERVIZI
- 6 Requisiti generali
- 7 Progetto di servizio e Carta dei servizi
- 8 Requisiti strutturali e impiantistici
- 9 Requisiti organizzativi e gestionali
- 10 Requisiti assistenziali e del personale
- 11 CRITERI DI CLASSIFICAZIONE E TIPOLOGIA DEI SERVIZI
- 12 Criteri generali per la definizione delle diverse tipologie di Servizi residenziali
- 13 Comunità familiare per minori
- 14 Comunità socio educativa
- 15 Alloggio ad alta autonomia
- 16 Servizio di accoglienza per bambino genitore
- 17 Struttura di pronta accoglienza per minori
- 18 Comunità multiutenza
- 19 Comunità educativo e psicologica
- 20 Sperimentazione di nuove tipologie
Per rispondere ai bisogni di accoglienza dei bambini allontanati dalla famiglia è necessario
organizzare e consolidare in tutte le Regioni un sistema integrato di Servizi di accoglienza
residenziale che si caratterizzi: per un riferimento unitario e coerente con gli indirizzi
nazionali; per requisiti chiari ed espliciti di autorizzazione e accreditamento, definiti per le
diverse tipologie di strutture residenziali; per una responsabilità condivisa tra i diversi attori
coinvolti in materia di vigilanza, nel pieno rispetto delle specifiche funzioni di ciascuno di essi.
Motivazione – La funzione di accoglienza residenziale è articolata e complessa. Solo la
creazione, il mantenimento e il governo di un “sistema” organico e differenziato di Servizi
permette di offrire risposte di livello qualitativo elevato. La logica di sistema implica, anche in
quest’area, il dialogo costante tra tutti gli attori, istituzionali e non, coinvolti in questo settore
di intervento, ognuno in relazione alle specifiche responsabilità: da chi definisce il quadro
della regolamentazione del sistema, a chi dispone l’inserimento in comunità, da chi è
chiamato a offrire un’accoglienza adeguata ai diversi bisogni a chi è tenuto a salvaguardare la
buona qualità dell’accoglienza.
AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO E VIGILANZA
In base all’art. 3, comma 3 lettera f) della L. 328/2000, spetta alle Regioni, sulla base dei
requisiti minimi definiti dallo Stato, definire i criteri per l’autorizzazione, l’accreditamento e la
vigilanza delle strutture. La Regione definisce tali criteri integrando i requisiti minimi nazionali
in relazione alle esigenze locali.
Sulla base della medesima legge, ai fini dell’accreditamento, le Regioni stabiliscono gli
standard, individuando requisiti ulteriori di qualità, rispetto a quelli necessari per ottenere
l’autorizzazione al funzionamento.
Motivazione – La promozione della qualità dell’accoglienza residenziale comporta che le
Regioni: definiscano le procedure di autorizzazione di questi Servizi, individuino i criteri di
accreditamento, da considerare come requisiti quanti/qualitativi aggiuntivi rispetto a quelli
autorizzativi, governino percorsi e procedure dei diversi livelli di vigilanza. Attraverso un
dialogo costante con tutti i soggetti istituzionali coinvolti e con i gestori dei servizi, queste
azioni vanno concepite in una logica di processo, con la disponibilità a rivedere e aggiornare,
nel corso del tempo: i criteri di autorizzazione, i requisiti di accreditamento, i percorsi di
vigilanza intrapresi, ma anche le stesse tipologie dei Servizi di accoglienza residenziale per i
minorenni.
Raccomandazione 410.1 – Le amministrazioni regionali, nell’ambito della definizione dei percorsi
di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento, approfondiscono la tematica del
fabbisogno di posti nelle diverse tipologie di servizi residenziali in relazione ad una attenta ed
aggiornata lettura dei bisogni, anche ai fini dell’eventuale adozione di atti di governance del
sistema.
Procedure di autorizzazione
L’autorizzazione è il provvedimento abilitativo, rilasciato da un Ente pubblico, che consente la
realizzazione di strutture e l’esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie e sociali. La
legislazione nazionale italiana stabilisce che tutti i Servizi per l’accoglienza siano registrati e
autorizzati. Le amministrazioni regionali sono tenute a declinare i requisiti minimi definiti
dallo Stato e a definire i processi e le procedure di autorizzazione, identificando i soggetti
pubblici che le rilasciano.
Motivazione – L’appropriatezza dei “luoghi” dell’accoglienza residenziale si garantisce anche
con la predisposizione di processi autorizzativi rigorosi, affidabili e monitorati.
Raccomandazione 411.1 – Le amministrazioni regionali adottano normative che definiscono i
percorsi di autorizzazione al funzionamento. L’autorizzazione al funzionamento costituisce una
forma di garanzia per gli stessi bambini accolti nonché per il personale impegnato in questi servizi.
Azione/Indicazione operativa 1. Le Regioni declinano le indicazioni della normativa statale
vigente in materia di Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l’autorizzazione
all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale (attualmente
il DM n. 308 del 21 maggio 2001) anche in riferimento alle indicazioni:
‒ sul numero ridotto degli accolti nei Servizi residenziali: massimo 10 + 2
emergenze, ridotti a massimo 6 nel caso di “comunità familiari”;
‒ sull’applicabilità dei requisiti strutturali previsti per le civili abitazioni.
Azione/Indicazione operativa 2. Le disposizioni regionali in materia di autorizzazione al
funzionamento dei Servizi residenziali per i minorenni riguardano, al minimo: le finalità che
devono perseguire gli Enti gestori dei servizi, le forme di gestione consentite, le condizioni
di accoglienza che devono essere garantite, le regole di funzionamento, le competenze
degli operatori, le risorse finanziarie.
Azione/Indicazione operativa 3. Le disposizioni regionali in materia di autorizzazione
definiscono le tipologie delle strutture che possono operare anche con riferimento alla
classificazione del “Nomenclatore interregionale degli interventi e dei Servizi sociali”.
Azione/Indicazione operativa 4. Le normative regionali regolano le procedure per il rilascio
dell’autorizzazione al funzionamento e alla verifica del mantenimento dei requisiti e degli
standard di adeguatezza delle strutture.
Raccomandazione 411.2 – Le amministrazioni regionali, nella definizione e nell’aggiornamento
della normativa sull’autorizzazione al funzionamento, favoriscono il confronto e il contributo di
tutti i soggetti, istituzionali e non, coinvolti nell’accoglienza residenziale per i minorenni.
Azione/Indicazione operativa 1. L’Amministrazione regionale utilizza una modalità
partecipativa, in modo formale e sostanziale, per la definizione e l’aggiornamento della
normativa sull’autorizzazione al funzionamento dei Servizi residenziali per i minorenni,
coinvolgendo oltre ai soggetti istituzionali che hanno competenza in materia, gli enti gestori
(almeno con la forma della rappresentanza), i diversi portatori di interessi qualificati
pubblici e privati.
Azione/Indicazione operativa 2. L’Amministrazione regionale utilizza lo strumento del protocollo interistituzionale per adottare adeguate modalità di coordinamento con la
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e i Servizi competenti in
materia di autorizzazione e vigilanza, al fine di valorizzare le rispettive competenze, sia pure
nell’ambito delle rispettive funzioni e responsabilità.
Azione/Indicazione operativa 3. L’Amministrazione regionale promuove momenti di
confronto periodici, con cadenza almeno semestrale, per condividere le informazioni e le
prassi operative adottate con gli Enti locali preposti al rilascio delle autorizzazioni e alla
vigilanza, l’Autorità giudiziaria minorile; i rappresentanti degli Enti gestori dei Servizi
residenziali per i minorenni.
Procedure di accreditamento
L’accreditamento istituzionale è il procedimento con cui, a livello regionale, si attesta
formalmente il possesso dei requisiti ulteriori di qualità di una struttura, pubblica o privata,
autorizzata a erogare prestazioni sociali, sociosanitarie, sanitarie, educative. I requisiti per
l’accreditamento sono di ampio respiro, rigorosi e applicati sistematicamente.
L’accreditamento è: elemento di qualificazione e di garanzia, oltre che la condizione
necessaria per poter instaurare accordi contrattuali con il Servizio pubblico; regolamentato a
livello regionale, sono le indicazioni a cui fanno fede le case famiglia che intendono erogare questi servizi.
Motivazione – Il valore dell’accreditamento istituzionale sta nel suo reale significato di
verificare e attestare la credibilità di chi dichiara la conformità alla norma e agli standard di
qualità collegati (di assistenza, cura, educazione, di trasparenza, di responsabilità sociale,
ambientale, di igiene, di sicurezza…).
Raccomandazione 412.1 – Le amministrazioni regionali definiscono e normano un sistema di
accreditamento basato sull’aderenza a criteri di adeguatezza e di standard prevalentemente
qualitativi che devono essere documentati, documentabili, verificabili e aggiornabili/integrabili nel
tempo.
Azione/Indicazione operativa 1. Il sistema di accreditamento regionale fa riferimento,
almeno, ai seguenti, principali, criteri quanti/qualitativi:
‒ caratteristiche del progetto di servizio e di pianificazione delle attività,
‒ sistema di qualificazione e formazione del personale,
‒ all’utilizzo di personale motivato e qualificato, in possesso del certificato di cui
all’art. 25 bis del DPR 313 del 14 novembre 2002, così come modificato dall’art. 2
del D.Lgs. 39/2014, che opera in condizioni lavorative adeguate,
‒ programma di supervisione per gli operatori dell’équipe,
‒ modalità di coordinamento con i Servizi socio-sanitari del territorio,
‒ gestione dei dati e delle informazioni necessarie alla verifica dei risultati e
risposta adeguata ai flussi informativi richiesti,
‒ adozione di strumenti di valutazione e verifica dei servizi erogati,
‒ effettiva fruizione delle opportunità e dei Servizi sanitari, scolastici, educativi,
ricreativi, sportivi, culturali e associativi del territorio.
Raccomandazione 412.2 – Le amministrazioni regionali, nella definizione di requisiti e di
standard per l’accreditamento, tengono conto della necessità di sostenere i diritti dei bambini
accolti.
Azione/Indicazione operativa 1. Il sostegno dei diritti dei bambini accolti pone attenzione:
‒ alla garanzia che gli operatori dei Servizi residenziali sostengano il diritto dei
bambini di partecipare alle decisioni che li riguardano;
‒ all’assicurazione che, per quanto possibile, i minorenni in accoglienza
residenziale restino in contatto con i propri genitori, la famiglia allargata, gli
amici;
‒ all’impegno a far sì che il luogo in cui il bambino è inserito soddisfi i suoi bisogni,
sia compatibile con la sua situazione di vita e sia un ambiente inclusivo, di
sostegno, protettivo e di cura oltre a favorire un accesso agevole all’istruzione e
alla vita comunitaria;
‒ al fornire agli operatori dei Servizi residenziali un supporto, una formazione e
una supervisione adatte, in grado di comprendere lo sviluppo del minorenne,
l’attaccamento, i suoi diritti e il suo benessere;
‒ alla garanzia che i bambini con bisogni speciali ricevano cure appropriate.
Raccomandazione 412.3 – Le normative regionali sull’accreditamento pongono particolare
attenzione nell’individuazione di processi e di strumenti non formalistici, adeguati alle specificità
dei Servizi residenziali per i minorenni.
Azione/Indicazione operativa 1. Gli atti regionali sull’accreditamento dei Servizi residenziali
per i minorenni conciliano:
‒ l’adozione di criteri trasparenti cui uniformarsi;
‒ strumenti che standardizzino i processi valutativi e riducano il rischio della
variabilità del giudizio;
‒ l’uso di strumenti di verifica e di output della attività di accoglienza residenziale in
grado di “misurare” la qualità.
Vigilanza (finalità, ruoli e relazioni tra i diversi soggetti)
Le funzioni di vigilanza attribuite dall’ordinamento a diversi soggetti, secondo le specifiche
responsabilità istituzionali, sono considerate valorizzando le finalità di tutela dei bambini
accolti nei Servizi residenziali e, quindi, l’importanza del dialogo e della collaborazione tra i
diversi attori coinvolti, il costante e proficuo scambio di informazioni tra i diversi livelli
istituzionali, il fattivo e costante confronto con i gestori delle strutture, portatori di specifiche
responsabilità, ma anche di competenze e di un patrimonio di esperienza dal quale non si
può prescindere.
Raccomandazione 413.1 – Un efficace espletamento delle funzioni di vigilanza previste dalla
normativa vigente si realizza garantendo attenzione ai requisiti strutturali, organizzativi e
professionali, ma anche alla dimensione pedagogica e relazionale e alla qualità dei percorsi
educativi e di crescita dei bambini accolti.
Azione/Indicazione operativa 1. Le disposizioni regionali definiscono le modalità per il
rilascio della prima autorizzazione al funzionamento, nel caso di nuove strutture, per la
verifica delle richieste di modifica del titolo autorizzativo (trasferimento, ampliamento,
cambio di titolari…), e anche la periodicità delle successive visite di verifica, onde assicurare
una costante e completa conoscenza dell’offerta di servizi presenti sul territorio e rilevare
tempestivamente eventuali criticità.
Azione/indicazione operativa 2. I momenti di verifica della vigilanza costituiscono un
momento dialogico, dove il controllo sappia tener debitamente conto della complessa
realtà del Servizio di accoglienza residenziale e della riservatezza dovuta a ogni bambino
accolto, evitando modalità invasive ed eccessivamente prolungate nei tempi.
Azione/indicazione operativa 3. Le attività di vigilanza sono condotte da “commissioni”
composte da diverse professionalità afferenti sia all’area normativo-amministrativa che
all’area socio-pedagogica.
Azione/Indicazione operativa 4. La normativa regionale prevede un sistema sanzionatorio,
caratterizzato da gradualità e appropriatezza delle sanzioni, che consente alle
“commissioni” di far fronte in modo efficace ai casi di riscontrate carenze rispetto alla
gestione delle strutture residenziali di accoglienza dei minorenni.
Raccomandazione 413.2 – Governare e armonizzare l’articolazione delle funzioni e della finalità
di vigilanza, promuovendo/favorendo le relazioni ed il confronto tra i diversi soggetti coinvolti.
Azione/Indicazione operativa 1. La Regione organizza momenti periodici di confronto e di
condivisione delle problematiche ricorrenti e rilevanti, che coinvolgano l’Autorità giudiziaria
minorile, le Commissioni di vigilanza, i Servizi socio-sanitari, i rappresentanti degli Enti
gestori delle strutture. Questi incontri periodici vanno finalizzati anche alla costruzione di
percorsi di promozione del rispetto e del miglioramento degli standard richiesti per
l’autorizzazione e l’accreditamento.
Azione/Indicazione operativa 2. Va dedicata particolare attenzione a formalizzare la
periodicità di verifica, calibrandone l’adeguatezza alle specificità delle risposte e delle
caratteristiche dell’utenza accolta nelle diverse tipologie di strutture di accoglienza
residenziale.
Ruolo della Magistratura minorile
Raccomandazione 413.3 – Definire congiuntamente, tra Procura presso il Tribunale per i
minorenni e amministrazione regionale, una traccia per la stesura delle relazioni semestrali che le
strutture residenziali per minorenni, comprese le strutture socio-sanitarie e sanitarie, sono tenute a
trasmettere ogni sei mesi alla Procura presso il Tribunale per i minorenni, ai sensi degli artt. 4 e 9
della L. 184/1983.
Azione/Indicazione operativa 1. La traccia delle relazioni semestrali viene adottata a livello
regionale e diffusa presso tutte le strutture residenziali per minorenni, curando modalità di
trasmissione tempestiva anche all’amministrazione regionale delle informazioni utili
all’alimentazione dei flussi informativi sui bambini fuori dalla famiglia di origine.
Ruolo della Regione
Raccomandazione 413.4 – Nell’ambito dei provvedimenti regionali di indirizzo delle attività di
vigilanza, individuare procedure di lavoro e tempi di verifica periodica del mantenimento dei
requisiti di autorizzazione che siano omogenei e unitari sull’intero territorio regionale.
Azione/Indicazione operativa 1. Le amministrazioni regionali definiscono le professionalità
da mettere in campo per assicurare l’efficacia delle verifiche di competenza, nonché una
periodicità minima annuale per le visite di vigilanza successive all’autorizzazione, rispetto
alla permanenza dei requisiti, con particolare, ma non esclusiva, attenzione al
mantenimento degli standard gestionali e riferiti agli operatori.
Ruolo degli Enti pubblici che rilasciano autorizzazione e accreditamento
Raccomandazione 413.5 – Obiettivo della vigilanza si concretizza anche nell’accertamento e nel
sostegno della qualità dell’accoglienza, nella rilevazione degli aspetti da promuovere e sostenere, in
una prospettiva di massima tutela degli accolti, ma anche di crescita della qualità del sistema
integrato dell’accoglienza residenziale.
Azione/Indicazione operativa 1. Per qualificare il processo di rilascio delle autorizzazioni e
degli accreditamenti e delle successive verifiche va strutturato un fattivo e strutturato
scambio di informazioni tra tutte le autorità che hanno competenze in materia, sia pure
con funzioni e responsabilità diverse, evitando sovrapposizioni e valorizzando la
condivisione di regole e buone prassi.
Ruolo dei Servizi sociali e sanitari invianti
Raccomandazione 413.6 – Il ruolo dei Servizi invianti rispetto alle funzioni di vigilanza viene
definito dalle Regioni e, anche quando è secondario rispetto alla verifica dei requisiti formali di
autorizzazione, è fondamentale nella fase della scelta della struttura più adatta e rispondente ai
bisogni del bambino che deve essere accolto, della congruità del Progetto educativo
individualizzato predisposto dal Servizio residenziale, della revisione periodica del Progetto
Quadro.
Azione/Indicazione operativa 1. I Servizi sociali e -sanitari che dispongono l’inserimento
garantiscono la prosecuzione del sostegno al bambino, attraverso visite, di norma con
cadenza mensile, verifiche e incontri con l’équipe educativa del Servizio residenziale, con gli
operatori della scuola e del tempo libero che lo seguono nelle diverse attività.
Azione/Indicazione operativa 2. Qualora, nel suo superiore interesse, il minorenne sia
collocato in un Servizio residenziale situato lontano dal proprio territorio di residenza, i
Servizi invianti rimangono titolari del progetto e individuano modalità di presa in carico a
livello tecnico di concerto con i Servizi del territorio che accoglie il minorenne.
Ruolo degli Enti gestori dei Servizi di accoglienza residenziale
Raccomandazione 413.7 – L’Ente gestore della struttura residenziale è “partner” del sistema dei
Servizi pubblici sociali e sanitari e, come tale, va coinvolto anche nei percorsi di valutazione
dell’operato della struttura residenziale.
Azione/Indicazione operativa 1. In una prospettiva di sostegno alla crescita della qualità
complessiva del sistema di accoglienza residenziale, le Regioni promuovono momenti formalizzati di incontro, a cadenza periodica, tra i responsabili degli Enti gestori e i
responsabili delle Commissioni di vigilanza per confronto, scambio e valutazione delle
tematiche/criticità emerse e/o per l’individuazione di aspetti da migliorare/promuovere.
Azione/Indicazione operativa 2. L’Équipe del Servizio di accoglienza residenziale risponde
alle richieste dei diversi soggetti impegnati nella vigilanza non considerandoli solo meri
adempimenti da ottemperare, ma ritenendo i requisiti di autorizzazione gli elementi di
garanzia minima di qualità da mantenere sempre, gli standard di accreditamento come
obiettivi da raggiungere e in continua evoluzione, le verifiche come opportunità di
miglioramento del Servizio d’accoglienza.
REQUISITI DEI SERVIZI
Il riferimento alla L. 184/1983 che stabilisce che «ove non sia possibile l’affidamento (…), è
consentito l’inserimento del minorenne in una comunità di tipo familiare caratterizzata da
organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia», deve orientare
la definizione e la qualificazione dei requisiti dei Servizi di accoglienza residenziale per i
minorenni da parte delle normative regionali.
Motivazione – L’indicazione della normativa nazionale ha due motivazioni principali. Da una
parte si conferma la direzione del processo di deistituzionalizzazione che ha caratterizzato la
crescita delle esperienze di accoglienza residenziale; soprattutto nel settore dei minorenni il
riferimento alla dimensione familiare, fondamentale per la crescita delle persone, assume
una valenza strategica e culturale al tempo stesso. Dall’altra si pongono le basi per costruire
un livello unitario di normative regionali rispetto alla declinazione della definizione di
“comunità di tipo familiare” e alla attribuzione dei requisiti generali e specifici di queste
tipologie di Servizi residenziali.
Requisiti generali
Le raccomandazioni sui requisiti generali che devono caratterizzare le strutture residenziali
per i minorenni sono riconducibili a tre dimensioni principali, che qualificano un servizio
«caratterizzato da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una
famiglia»:
a) caratteristiche della civile abitazione, con un ambiente accogliente e adatto alle diverse
fasce di età dei minorenni;
b) collocazione in contesto accessibile e collegato a una rete di servizi e opportunità di
inclusione per i bambini;
c) rapporto adeguato tra figure educative impegnate nei Servizi residenziali e bambini accolti,
al fine di assicurare dinamiche relazionali, affettive ed educative di qualità.
Raccomandazione 421.1 – I Servizi di accoglienza si configurano come “luoghi dell’abitare”, cioè
luoghi che “appartengono” a chi li frequenta in modo continuativo e luoghi che producono
interazioni significative e di senso per le persone che li abitano.
Azione/Indicazione operativa 1. Le regolamentazioni regionali pongono specifica
attenzione al tratto essenziale dei Servizi residenziali per minorenni, che si fondano sulla vita il più possibile in comune fra i bambini e le figure educative, su una profonda
conoscenza reciproca delle persone, con un’organizzazione quanto più possibile vicina a
quella della famiglia e con relazioni interpersonali che pongano al centro la persona accolta
e i suoi bisogni.
Azione/Indicazione operativa 2. Le Regioni definiscono la “dimensione”, la capacità
dell’accoglienza dei Servizi residenziali per minorenni, rispettando le indicazioni nazionali
(DM 308/2001) per un numero contenuto di accolti, nella consapevolezza che questo
facilita le relazioni, le interazioni, il protagonismo e la partecipazione.
Progetto di servizio e Carta dei servizi
Raccomandazione 422.1 – Gli Enti gestori dei Servizi residenziali per i minorenni sono dotati di un
Progetto di servizio, che esprime i riferimenti valoriali, le radici storiche e la cultura di
appartenenza del servizio alla persona.
Azione/Indicazione operativa 1. Il Progetto di servizio comprende aspetti metodologici
generali che si riferiscono all’approccio pedagogico, educativo, di intervento e cura delle
persone accolte; esprime in modo chiaro e trasparente l’organizzazione del servizio stesso;
fa riferimento alla deontologia e al lavoro di rete con le istituzioni e agli altri soggetti del
territorio impegnati a favore dei bambini accolti.
Azione/Indicazione operativa 2. Il Progetto di servizio si configura come linea guida interna,
coerente con gli indirizzi nazionali per i Servizi residenziali per i minorenni, e ne stabilisce
chiaramente gli obiettivi, i metodi, gli standard applicati, i criteri di scelta e formazione del
personale, il monitoraggio, la supervisione e la valutazione dell’intervento, al fine di
assicurare che gli scopi che ci si è dati siano rispettati.
Azione/Indicazione operativa 3. Nel Progetto di servizio si individua, se necessario e/o utile,
la fascia di età di riferimento dell’accoglienza insieme, eventualmente, alla tipologia dei
bambini a cui ci si rivolge, ai fini di una maggiore efficacia e omogeneità d’intervento,
dell’appropriatezza degli inserimenti e di facilitare lo sviluppo di relazioni equilibrate
all’interno della struttura.
Raccomandazione 422.2 – Sulla base delle indicazioni regionali, gli Enti gestori si dotano di una
specifica Carta dei servizi.
Azione/Indicazione operativa 1. La Carta dei servizi fornisce le informazioni necessarie a
conoscere gli impegni e le attività svolte dal Servizio residenziale e rappresenta una
“dichiarazione di funzionamento”, indicando: obiettivi, modalità organizzative, modello
educativo di riferimento, esplicitazione dei livelli di qualità garantiti al bambino accolto, con
particolare attenzione agli aspetti relativi al miglioramento dell’attività di cura, al diritto
all’informazione, alla tutela dei diritti.
Azione/Indicazione operativa 2. Il Servizio residenziale considera e utilizza la Carta dei
servizi come mezzo di presentazione e strumento di comunicazione e trasparenza che va
diffuso a tutti gli interlocutori del servizio sul territorio.
Azione/Indicazione operativa 3. La Carta dei servizi rappresenta la base per il “patto” tra il
Servizio residenziale e il bambino accolto, in quanto prevede il raggiungimento di obiettivi
specifici, gli impegni assunti per il raggiungimento di quest’ultimi, gli standard di
riferimento, e le modalità per misurare i risultati e il livello di soddisfazione.
Requisiti strutturali e impiantistici
La L. 328/2000, all’art. 22 comma 3, “per favorire la deistituzionalizzazione” prevede che i
servizi e le strutture a ciclo residenziale destinati all’accoglienza bambini siano organizzati
«esclusivamente nella forma di strutture comunitarie di tipo familiare».
Motivazione: È importante offrire un ambiente accogliente e adatto alle diverse fasce di età
dei bambini accolti, sia sotto il profilo della sicurezza che del benessere.
Raccomandazione 423.1 – I parametri per la realizzazione strutturale e l’autorizzazione sono
quelli tipici della civile abitazione.
Azione/indicazione operativa 1. Le procedure regionali di autorizzazione al funzionamento
e di accreditamento dei Servizi residenziali per i minorenni prevedono standard strutturali
rispondenti alle caratteristiche della civile abitazione, commisurati al numero dei posti
letto, garantendo comunque il rispetto dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di
abitabilità.
Azione/indicazione operativa 2. Le normative regionali conciliano con le caratteristiche
della civile abitazione i requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di impiantistica, igiene,
sicurezza, illuminazione, ventilazione…
Azione/indicazione operativa 3. In via generale va prevista l’autorizzazione di un solo
Servizio residenziale nello stesso stabile, per favorire contesti di normalità e di integrazione
sociale ai bambini accolti, evitando rischi di contesti “istituzionalizzanti”.
Raccomandazione 423.2 – I Servizi residenziali per i minorenni sono collocati in un contesto di
rete di servizi (sanitari, sociali, educativi, ricreativi, culturali e formativi) tali da consentire all’accolto
la partecipazione alla vita sociale del territorio.
Azione/indicazione operativa 1. Le normative regionali indicano i criteri per l’accoglienza
dei Servizi residenziali per i minorenni all’interno di un tessuto sociale strutturato, in luoghi
abitati o almeno raggiungibili facilmente con i mezzi pubblici o con mezzi di trasporto messi
stabilmente a disposizione dal servizio.
Azione/indicazione operativa 2. Il Servizio residenziale per i minorenni è, a sua volta,
accessibile e facilmente raggiungibile per favorire, quando consentito, la reciprocità delle
visite dei coetanei degli accolti, dei loro genitori e parenti.
Raccomandazione 423.3 – La capacità contenuta dei Servizi residenziali per i minorenni è
ulteriormente qualificata dalle scelte degli Enti gestori di una fascia di età di riferimento circoscritta
o di criteri per garantire accoglienze equilibrate.
Azione/indicazione operativa 1. Tra le indicazioni regionali circa un numero contenuto di
accoglienze è possibile richiedere ai Servizi residenziali, nel rispetto della tipologia di
appartenenza, l’individuazione di una fascia di età di riferimento per l’accoglienza o di criteri
rispetto alle tipologie di accoglienza, per una maggiore omogeneità di intervento, per
un’appropriatezza degli inserimenti e per facilitare lo sviluppo di relazioni equilibrate all’interno
del servizio. La fascia d’età non può però essere motivo di separazione dei fratelli, per cui è
garantito il collocamento congiunto dei fratelli, anche di fasce d’età diverse, laddove questo
risponde al superiore interesse dei bambini.
Raccomandazione 423.4 – L’articolazione del Servizio residenziale per i minorenni si configura
effettivamente come un “ambiente familiare”, con i suoi luoghi tipici: cucina, sala da pranzo,
soggiorno, spazi di relazione dedicati ad attività di socializzazione, educative, gioco e tempo libero,
luoghi per lo studio, spazi propri, camere personalizzate dai bambini accolti.
Azione/indicazione operativa 1. Le normative regionali graduano, per le diverse tipologie di
Servizi di accoglienza residenziale per i minorenni, la declinazione concreta dei riferimenti
di livello nazionale, contenuti nel DM 308/2001.
Azione/indicazione operativa 2. Le amministrazioni regionali, in relazione alle diverse
tipologie previste di Servizi residenziali per i minorenni e al numero massimo di accoglienze
consentito, danno indicazioni rispetto:
‒ al rapporto tra spazi comuni e spazi privati;
‒ al rapporto tra numero di servizi igienici e numero di posti letto;
‒ alla presenza o alla fruibilità di spazi aperti, spazi verdi annessi o vicini al Servizio
residenziale, con particolare riferimento a quelli che accolgono bambini nella
fascia di età 6/12 anni;
‒ alla presenza di eventuali spazi esclusivamente dedicati in base all’utilizzo e alla
tipologia di struttura: da uno spazio adibito a “incontri protetti” tra minorenne e
famiglie a “servizi” complementari (quali alloggi di avvio all’autonomia, spazi
gioco, ecc.) come ambiti propri di continuazione della relazione educativa
laddove necessario, a offerte integrative a favore del minorenne accolto.
Raccomandazione 423.5 – I Servizi residenziali per i minorenni sono predisposti per l’accoglienza
di minorenni portatori di disabilità.
Azione/indicazione operativa 1. Le normative regionali danno indicazioni in relazione al
rispetto della normativa sulle barriere architettoniche nei Servizi residenziali per i
minorenni anche in relazione al necessario livello di accessibilità dell’edificio, che deve
comunque consentire ogni tipo di relazione fondamentale anche alla persona con ridotta o
impedita capacità motoria o sensoriale.
Requisiti organizzativi e gestionali
Gli specifici requisiti organizzativi e funzionali dei Servizi residenziali per i minorenni sono
stabiliti dalle Regioni che li definiscono adeguandoli alle necessità educativo-assistenziali dei
bambini accolti.
Motivazione: La costruzione di un sistema condiviso di requisiti organizzativi e funzionali dei
Servizi residenziali per i minorenni qualifica il livello di appropriatezza delle diverse tipologie
di questi servizi ai bisogni dei bambini allontanati dalla famiglia.
Raccomandazione 424.1 – Le amministrazioni regionali definiscono gli strumenti di gestione che
supportano l’équipe di operatori nell’organizzazione delle attività, interne ed esterne, declinandoli,
se necessario, in base alle peculiarità specifiche delle singole tipologie.
Azione/indicazione operativa 1. Le amministrazioni regionali normano i requisiti
organizzativi della gestione del Servizio di accoglienza residenziale in relazione a:
‒ la metodologia di costruzione, gestione e aggiornamento del PEI durante le
diverse fasi dell’accoglienza residenziale;
‒ i contenuti e le modalità di gestione della “cartella” di ogni bambino, con le sue
possibili articolazioni (con le parti: giuridica, sanitaria, sociale, educativa,
psicologica);
‒ gli strumenti in uso all’équipe educativa per l’accompagnamento di ogni singolo
progetto (per esempio: il diario);
‒ gli strumenti in uso per garantire adeguata informazione/passaggio di
consegne/registrazione di fatti (per esempio: il diario di bordo, i verbali delle
riunioni di équipe);
‒ i contenuti della documentazione sull’organizzazione del Servizio residenziale da
tenere a disposizione (autorizzazioni/accreditamenti, rispetto della normativa
sulla privacy, piani per la sicurezza sui luoghi di lavoro e i piani di evacuazione).
Azione/indicazione operativa 2. Le Regioni regolamentano gli strumenti e le modalità di
supporto all’attività del Servizio di accoglienza residenziale per i minorenni, con riferimento
a:
‒ l’eventuale identificazione di un “operatore referente” individuato nell’équipe
educativa per ogni bambino accolto;
‒ la presenza di risorse che possono contribuire alla costruzione della rete di
sostegno e appoggio al bambino nelle diverse fasi dell’accoglienza residenziale
(famiglie di appoggio, attività esterne al servizio…).
Raccomandazione 424.2 – L’organizzazione di un Servizio residenziale prevede la presenza
dell’aggiornamento e della formazione permanente agli operatori e di una costante supervisione
all’équipe educativa. Tali requisiti organizzativi sono normati dalle amministrazioni regionali e
declinati, eventualmente, in base alle peculiarità specifiche delle singole tipologie.
Azione/indicazione operativa 1. Tutte le figure che operano nel Servizio residenziale per i
minorenni, sia per attività interne che esterne, sono aggiornati dall’Ente gestore e
partecipano a eventi formativi integrati con gli operatori pubblici.
Azione/indicazione operativa 2. Gli educatori e i responsabili dei Servizi residenziali per i
minorenni devono assolvere gli obblighi di formazione e aggiornamento in misura non
inferiore a quanto prescritto dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
Azione/indicazione operativa 3. In ogni Servizio residenziale per i minorenni viene
assicurata una stabile funzione di supervisione in grado di: favorire la riflessione interna al
gruppo degli operatori e la possibilità di confronto su problematiche e aspetti rilevanti per
le dinamiche relazionali del gruppo degli ospiti e per i progetti individuali; vigilare
sull’adeguatezza della metodologia adottata dagli operatori nei loro interventi; intervenire
in funzione di contenimento di episodi di burn out degli operatori.
Requisiti assistenziali e del personale
Nei Servizi residenziali per i minorenni sono impegnati operatori motivati e competenti, con
professionalità qualificate adeguate alle diverse tipologie di servizi previsti dalle normative
regionali.
Motivazione: Affinché l’esperienza del bambino in un Servizio residenziale sia il più possibile
finalizzata alla sua crescita personale, affettiva e relazionale, il personale impiegato è
adeguatamente formato e selezionato anche per le capacità relazionali, il profilo di
personalità sano e ben organizzato, la disponibilità all’ascolto e all’accoglienza.
Raccomandazione 425.1 – Le amministrazioni regionali normano e definiscono le professionalità
necessarie e i rispettivi titoli professionali richiesti, le forme di impiego ammissibili, la distribuzione
delle diverse figure professionali rispetto alle tipologie di servizi.
Azione/Indicazione operativa 1. Per ciascuna tipologia di Servizio residenziale prevista dalla
normativa regionale sono individuate le diverse figure professionali necessarie in relazione
agli specifici bisogni cui si intende offrire risposta.
Azione/Indicazione operativa 2. Viene definita la presenza di un responsabile/coordinatore
e di una équipe multiprofessionale la cui composizione è graduata in relazione alle
peculiarità di ogni singola tipologia di servizio prevista dalla normativa regionale.
Azione/Indicazione operativa 3. Nel prevedere la prevalenza degli operatori con
competenze educative e assistenziali nei Servizi residenziali, le Regioni danno indicazioni
normative rispetto ad altre professionalità che possono essere impegnate, graduando la
composizione delle équipe in relazione alle diverse funzioni.
Raccomandazione 425.2 – Il personale educativo impegnato nei Servizi residenziali è
adeguatamente qualificato. Le amministrazioni regionali normano quali debbano essere i titoli
necessari per operare come educatori in questi servizi, indicando i percorsi formativi ammissibili e
le eventuali combinazioni delle qualifiche nelle diverse tipologie di servizi.
Azione/Indicazione operativa 1. Il titolo privilegiato per operare come educatore nei Servizi
residenziali per i minorenni è la laurea appartenente alla “Classe delle lauree in scienze
dell’educazione e della formazione” (L-19) del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e
eventuali successive modifiche, fermo restando la priorità per la qualifica di educatore
professionale socio-educativo.
Azione/Indicazione operativa 2. Le Regioni indicano eventuali lauree, in ambito psico-socio-
pedagogico, che possono essere considerate equivalenti a quella della Classe L-19 e le
condizioni per esserlo.
Azione/Indicazione operativa 3. Le Regioni indicano eventuali altri titoli, della formazione
professionale regionale in ambito socio-pedagogico, che possono essere considerati
abilitanti.
Azione/Indicazione operativa 4. Le Regioni regolamentano le combinazioni delle diverse
professionalità educative che possono essere impegnate in relazione alle diverse tipologie
di servizi.
Azione/indicazione operativa 5. Vanno garantiti criteri e modalità di selezione adeguati che
assicurino una presenza qualificata di operatori secondo le professionalità richieste dalle
diverse tipologie di Servizi residenziali.
Azione/Indicazione operativa 6. Al fine di non disperdere il patrimonio di competenze ed
esperienze maturato da diversi operatori per i quali non è prospettabile l’avvio di un percorso di riqualifica, la regolamentazione regionale può prevedere i casi in cui, a fronte di
un’esperienza di lavoro pluriennale, comprovata e consolidata nell’ambito dei Servizi
residenziali per i minorenni, può essere concessa una deroga rispetto al titolo di studio
richiesto.
Raccomandazione 425.3 – In ogni Servizio residenziale per i minorenni è presente una figura di
direzione con funzioni di responsabilità, coordinamento e gestione complessiva, in possesso di
adeguate competenze organizzative, gestionali e amministrative.
Azione/Indicazione operativa 1. Le Regioni regolamentano i titoli necessari, le forme e le
modalità di presenza e le responsabilità della figura o delle figure di direzione,
coordinamento e gestione complessiva dei Servizi residenziali per i minorenni.
Azione/indicazione operativa 2. La figura di responsabile del Servizio residenziale per i
minorenni assicura il raggiungimento degli obiettivi di efficacia e di qualità delle
prestazioni, degli interventi e dei servizi erogati e persegue l’efficienza ed efficacia
gestionale con il corretto uso delle risorse economiche, di quelle umane e del buon
funzionamento organizzativo generale. Le Regioni possono prevedere la possibilità che la
funzione di responsabile possa essere svolta dalla medesima persona in diverse strutture
afferenti al medesimo Ente gestore, in numero comunque non superiore a 3.
Azione/indicazione operativa 3. La figura di responsabile ha la funzione di gestione del
gruppo degli educatori e degli operatori; può fungere anche da referente verso l’esterno,
nonché di raccordo con i servizi del territorio. Ha compiti di responsabilità per la
realizzazione dei Progetti educativi individualizzati.
Motivazione: La dimensione “familiare” del Servizio residenziale per i minorenni con figure
educative residenti è sostenuta da una organizzazione peculiare (numero contenuto di accolti,
organizzazione degli spazi abitativi…), ma si caratterizza per la tipologia di relazione che si
instaura fra i bambini e gli adulti che hanno scelto di porre stabile dimora nel servizio stesso.
Raccomandazione 425.4 – Le normative regionali riconoscono la caratterizzazione specifica e
l’originalità dei Servizi residenziali per i minorenni gestite da figure educative residenti.
Azione/Indicazione operativa 1. Le Regioni regolamentano e definiscono i titoli minimi e
l’esperienza richiesta agli operatori residenti nel servizio stesso.
Azione/Indicazione operativa 2. Le Regioni, riconoscendo come risorsa la scelta di
operatori residenti, prevedono percorsi formativi per qualificarne il ruolo e accrescerne le
competenze.
Azione/Indicazione operativa 3. Le Regioni regolamentano la funzione di responsabilità e
coordinamento delle figure educative residenti e normano la presenza di figure di
supporto.
Raccomandazione 425.5 – Le amministrazioni regionali regolamentano la presenza e la tipologia
di personale integrativo delle figure educative, funzionali a coadiuvare le attività di tipo educativo,
ricreativo, formativo che si svolgono sia all’interno che all’esterno di servizi stessi.
Azione/indicazione operativa 1. Oltre alle figure educative le normative regionali
stabiliscono le eventuali altre professionalità che possono essere impiegate nelle strutture residenziali per minorenni, in relazione alle diverse tipologie di servizi previste
dall’ordinamento regionale: professionalità socio-assistenziali; professionalità tecniche e
ausiliarie per i servizi dell’abitazione (pulizia, cucina, trasporto…); altri operatori con
funzione di supporto quali mediatori culturali, personale abilitativo (artigiani, tecnici,
maestri d’arte…).
Raccomandazione 425.6 – Le amministrazioni regionali definiscono il fabbisogno di personale in
rapporto adeguato al numero di bambini accolti, al fine di assicurare dinamiche relazionali ed
educative di qualità.
Azione/Indicazione operativa 1. Gli standard di personale sono definiti in funzione del
numero dei bambini accolti e della tipologia di Servizio residenziale, prevedendo un livello
minimo necessario ad assicurare il buon funzionamento del servizio e la presenza minima
richiesta a tutela dei bambini accolti.
Azione/Indicazione operativa 2. Il fabbisogno di personale in rapporto al numero di
bambini accolti tiene conto delle figure educative, delle altre professionalità, delle figure di
supporto impegnate nei Servizi residenziali.
Azione/Indicazione operativa 3. Le amministrazioni regionali si coordinano per evitare il
rischio che un’eccessiva disomogeneità del rapporto tra personale impegnato e bambini
accolti crei disparità nella qualità dell’offerta dei Servizi residenziali.
Raccomandazione 425.7 – Le amministrazioni regionali individuano un fabbisogno di personale
adeguato ad assicurare la necessaria presenza e compresenza in relazione alle esigenze dei
bambini accolti.
Azione/Indicazione operativa 1. Con riferimento alle diverse tipologie di Servizi residenziali
per i minorenni previste dalle Regioni, la presenza e la compresenza degli operatori viene
articolata su base giornaliera, in relazione al Progetto di servizio e ai Progetti educativi
individualizzati.
Azione/Indicazione operativa 2. Agli operatori è assicurata una disponibilità di ore
sufficiente ad assicurare: adeguati momenti di confronto e programmazione tra gli
operatori e il coordinatore del servizio, la partecipazione agli incontri di équipe, agli incontri
di rete con gli operatori dei Servizi socio-sanitari competenti, con gli operatori scolastici e
degli altri servizi.
Raccomandazione 425.8 – Le amministrazioni regionali garantiscono e privilegiano l’impiego e la
collaborazione con le professionalità del Servizio sanitario nazionale presenti sul territorio per
rispondere alle esigenze sanitarie dei bambini accolti nei Servizi residenziali. Le normative regionali
prevedono standard e requisiti circa la presenza di figure sanitarie in situazioni particolari, in
ossequio a quanto previsto nel Capo IV del recente D.P.C.M. 12 gennaio 2017.
Azione/Indicazione operativa 1. La normativa regionale prevede corsie preferenziali e
accessi agevolati alla fruizione dei Servizi territoriali del Servizio sanitario nazionale per
rispondere ai bisogni espressi dai bambini accolti.
Azione/Indicazione operativa 2. Le Regioni possono prevedere, in assenza della
disponibilità degli operatori territoriali del SSN, di corrispondere alle esigenze sanitarie dei bambini accolti, attivando convenzioni con professionisti abilitati e qualificati e/o
agenzie/enti accreditati, anche del privato sociale.
Azione/Indicazione operativa 3. Le normative regionali, oltre a Servizi residenziali
specialistici per minorenni con problematiche di ordine sanitario (cfr. capitolo 600),
possono prevedere e regolamentare tempi e modi di una presenza, comunque integrativa
e limitata, di figure sanitarie in ordine all’accoglienza dei bambini nei Servizi residenziali con
particolari esigenze di salute.
Requisiti dei volontari e di altri soggetti di sostegno all’accoglienza del
Servizio residenziale
L’organizzazione e la vita quotidiana di un Servizio residenziale di accoglienza, caratterizzate
da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia, viene sostenuta dalla presenza di
adulti che prestano attività di volontariato.
Motivazione: Il volontario stabile è risorsa relazionale aggiuntiva che non sostituisce, ma
integra, la funzione professionale degli operatori e favorisce la generazione di nuove relazioni
significative per i bambini accolti.
Raccomandazione 426.1 – Il ruolo dei volontari è complementare e non sostitutivo delle figure
professionali previste dalla normativa regionale.
Azione/Indicazione operativa 1. Nell’ambito del Progetto di servizio vengono previste le
attività che si intendono eventualmente attivare con i volontari.
Azione/Indicazione operativa 2. Il volontario che presta la sua attività è assicurato dall’Ente
gestore.
Azione/Indicazione operativa 3. Il numero di volontari stabili è definito in relazione al
numero dei bambini accolti e, quindi, degli operatori impegnati.
Azione/Indicazione operativa 4. Viene assicurato il raccordo tra coordinatore dell’équipe e
volontari al fine di condividere informazioni, notizie, elementi utili al miglioramento del
servizio di cura e in nome del superiore interesse del minorenne.
Azione/Indicazione operativa 5. I volontari rispettano la riservatezza sulle condizioni
personali e familiari dei bambini accolti.
Raccomandazione 426.2 – Le amministrazioni regionali danno indicazioni per la selezione e la
formazione dei volontari.
Azione/Indicazione operativa 1. La normativa regionale prevede criteri di selezione e
formazione del personale volontario. I percorsi formativi fanno preferibilmente riferimento
a organismi associativi o sono accreditati da stage e tirocini garantiti da istituzioni
scolastiche.
Azione/Indicazione operativa 2. Ai volontari sono garantiti periodici momenti formativi
insieme agli operatori al fine di favorire relazioni di rete tra gli adulti presenti a vario titolo
nel servizio.
CRITERI DI CLASSIFICAZIONE E TIPOLOGIA DEI SERVIZI
Il “Nomenclatore interregionale degli interventi e Servizi sociali” (nella sua ultima versione del
2013) è uno strumento che costituisce, a livello nazionale, una base informativa omogenea,
comparabile ed esaustiva per la classificazione dei Servizi residenziali per minorenni.
Rispetto ai diversi destinatari il “Nomenclatore” utilizza tre “attributi” con i quali è
caratterizzabile il singolo “modulo” di erogazione di Servizi residenziali. Nelle presenti Linee di
indirizzo si riprendono questi “caratteri” (che, tra l’altro, sono adoperati dallo stesso
“Nomenclatore” per distinguere i diversi servizi), perché ritenuti adeguati a definire la
necessaria gradualità che le Regioni devono prevedere per i “Requisiti dei servizi”, di cui al
paragrafo 420, in relazione alle diverse tipologie di Servizi residenziali per minorenni.
Il carattere della “Residenzialità” viene distinto tra “familiare” (servizio di piccole dimensioni
caratterizzata dalla presenza di una coppia o di uno o due adulti che svolgono funzioni
genitoriali) e “comunitaria” (servizio di dimensioni variabili a seconda dell’area di utenza
caratterizzata dalla presenza di operatori sociali, socio-sanitari o educatori e da
un’organizzazione di tipo comunitario).
Il carattere della “Funzione di protezione sociale” svolta:
‒ accoglienza di emergenza: ha la funzione di rispondere con immediatezza ai
bisogni urgenti e temporanei di ospitalità e tutela per evitare l’esposizione a
particolari fattori di rischio, in attesa dell’individuazione di soluzioni più adeguate
da parte dei Servizi sociali territoriali;
‒ prevalente funzione tutelare: comprende osservazione sociale, accompagnamento
sociale e supporto all’autonomia;
‒ socio-educativa: tutela e assistenza educativa di carattere professionale a bambini
temporaneamente allontanati dalla famiglia;
‒ educativo-psicologica: con finalità educative, terapeutiche e riabilitative per
bambini in situazione di disagio psico-sociale e con disturbi di comportamento. È
volta al recupero psico-sociale ed è a integrazione sanitaria.
Il carattere della “Cura sanitaria” che può assumere diversi livelli di intensità a seconda dei
casi.
Motivazione – Il Nomenclatore interregionale degli interventi e Servizi sociali costituisce il
riferimento prioritario nella definizione delle tipologie di accoglienza per i minorenni. Ciò con
la consapevolezza che in quest’ambito, più ancora che in altri contesti, i bisogni espressi dai
bambini e dalle loro famiglie sono in costante mutamento e, di conseguenza, le strategie
messe in atto per trovare la risposta più appropriata devono costantemente adattarsi,
evolversi, in parte ridefinirsi.
Criteri generali per la definizione delle diverse tipologie di Servizi residenziali
Le presenti “Linee di indirizzo per l’accoglienza di minorenni in Servizi residenziali” si
configurano come raccomandazioni e quindi, rispetto sia alla indicazione di requisiti di
autorizzazione e di accreditamento che alla classificazione delle diverse tipologie di
accoglienza residenziale, non entrano nel merito delle autonome scelte delle amministrazioni
regionali.
Motivazione – Il riferimento alle definizioni e ai criteri di classificazione del “Nomenclatore”
utilizzate in questo capitolo 430, e l’individuazione della “catalogazione” dei requisiti ritenuti
importanti per l’accoglienza residenziale del precedente capitolo 420, tracciano un quadro di
riferimento complessivo e condiviso che dovrà trovare le adeguate declinazioni regionali.
Comunità familiare per minori
Secondo il Nomenclatore 2013, la “Comunità familiare per minori” si configura come servizio
«residenziale che accoglie bambini e adolescenti fino ai 18 anni di età e che si caratterizza per
la convivenza continuativa e stabile di un piccolo gruppo di bambini con due o più operatori
specializzati, che assumono ruoli identificabili con figure genitoriali di riferimento in un
percorso socio-educativo, nel rispetto dei bisogni e delle esigenze rispondenti alle varie fasce
di età».
Raccomandazione 432.1 – La “Comunità familiare per minori” è finalizzata ad accogliere
prioritariamente bambini per i quali si ritiene particolarmente adatta una situazione caratterizzata
dalla convivenza continuativa e stabile di almeno due adulti, preferibilmente coppia con figli,
adeguatamente preparati e che offrono un rapporto di tipo genitoriale sereno, rassicurante e
personalizzato. Le Regioni, all’interno della tipologia “Comunità familiare per minori”, possono
distinguere il servizio caratterizzato da persone che hanno tra di loro preesistenti legami familiari e
il servizio caratterizzato dalla presenza di adulti che non hanno tra di loro legami familiari, ma
risiedono nella comunità.
Raccomandazione 432.2 – Le amministrazioni regionali declinano la normativa per la “Comunità
familiare per minori” tenendo conto che, rispetto al Nomenclatore interregionale, questa si caratterizza per una residenzialità “familiare”, per la funzione di protezione sociale “socio-
educativa”, per l’assenza di cure sanitarie.
Raccomandazione 432.3 – Le amministrazioni regionali regolano le caratteristiche organizzative,
il modello abitativo e la ricettività della “Comunità familiare per minori” con riferimento a:
- delle “caratteristiche di civile abitazione” che la qualificano come una normale ed “effettiva”
abitazione di una famiglia tra altre abitazioni di famiglie; - un’accoglienza fino a un massimo di 6 bambini, ivi compresi gli eventuali figli minorenni della
coppia residente; - alla preferibilità che i bambini di età 0-5 anni siano accolti presso le Comunità familiari;
- l’accoglienza di bambini di età inferiore ai 4 anni è realizzata esclusivamente in Comunità
caratterizzate dalla presenza di una famiglia pre-esistente.
Raccomandazione 432.4 – Le amministrazioni regionali regolano le caratteristiche del personale
e l’organizzazione delle attività della “Comunità familiare per minori” con riferimento: - alle competenze certificate dei due adulti residenti, documentate almeno da un percorso
formativo sulla genitorialità e l’accoglienza; - al ruolo di uno degli adulti residenti che ha la funzione di coordinamento e svolge compiti di
responsabilità per la realizzazione dei Progetti educativi individuali, di referenza nei rapporti con
l’esterno e di raccordo con i servizi del territorio; - all’eventuale presenza di educatori e altre figure di sostegno.
Comunità socio educativa
Secondo il Nomenclatore 2013, la “Comunità socio educativa” si configura come Servizio
«residenziale a carattere educativo, rivolto prevalentemente a preadolescenti e adolescenti
sprovvisti di figure parentali idonee a seguirli nel processo formativo. L’assistenza è fornita da
educatori professionali che esercitano in quel contesto la loro specifica professione in forma
di attività lavorativa. Ogni educatore esercita la propria funzione su un piccolo gruppo di
ospiti (generalmente inferiore a 12) ed è tenuto a rispettare dei turni lavorativi che
garantiscano la presenza costante di almeno un adulto per ogni gruppo di bambini».
Raccomandazione 433.1 – La “Comunità socio educativa” offre un’accoglienza di tipo familiare
caratterizzandosi per la costante presenza di un’équipe educativa che esercita la propria funzione
in termini professionali. Si rivolge prioritariamente all’accoglienza di bambini di età compresa fra 6
e 18 anni.
Raccomandazione 433.2 – Le amministrazioni regionali declinano la normativa per la “Comunità
socio educativa” tenendo conto che, rispetto al Nomenclatore interregionale, questa si caratterizza
per una residenzialità “comunitaria”, per la funzione di protezione sociale “socio-educativa” e per
l’assenza di cure sanitarie.
Raccomandazione 433.3 – Le amministrazioni regionali regolano le caratteristiche organizzative,
il modello abitativo e la ricettività della “Comunità socio educativa”: facendo riferimento a
un’accoglienza massima di 10 bambini o adolescenti (più due eventuali posti per la pronta
accoglienza); considerando un’organizzazione diversa per fasce di età (tra 6 e 10 anni e 11 e 18
anni); garantendo, quando appropriata, l’accoglienza insieme di fratelli di età diverse; indicando il
rapporto tra l’educatore e il piccolo gruppo di ospiti (massimo 5) con il rispetto di turni lavorativi
che garantiscano la presenza costante di almeno un operatore nelle ore notturne.
Raccomandazione 433.4 – Le amministrazioni regionali regolano le caratteristiche del personale
e l’organizzazione delle attività della “Comunità socio educativa” con riferimento:
- a un mix di titoli formativi necessari in relazione alla tipologia di accoglienza del Servizio
residenziale, articolando la presenza e la compresenza degli operatori in modo flessibile e calibrato
in base al numero e alle necessità degli accolti, così come individuato nel Progetto Quadro e nei PEI; - all’assicurazione della presenza di una figura educativa anche durante il riposo notturno.
Alloggio ad alta autonomia
Secondo il Nomenclatore 2013, l’“Alloggio ad alta autonomia” si configura come Servizio
«residenziale di ridotte dimensioni, a bassa intensità assistenziale, accoglie ragazzi con gravi
problemi di relazione con le famiglie, o privi delle stesse, senza valide figure di riferimento e
bisognosi di un nuovo rapporto affettivo ed educativo. Accoglie minorenni alle soglie della
maggiore età, o giovani adulti (fino a 21 anni) che presentano disagi esistenziali e nevrosi del
carattere, (disturbo alimentare, disturbo comportamentale, disturbo del carattere, alcoolismo,
invalidità, cronicità…), sintomatologia che evidenzia la necessità di un programma di
emancipazione dalla famiglia di origine».
Raccomandazione 434.1 – L’“Alloggio ad alta autonomia” ha la finalità di promuovere
l’autonomia di adolescenti ormai alle soglie della maggiore età o di giovani adulti generalmente
accolti in precedenza presso altre tipologie di Servizi residenziali per minorenni o in uscita dai
percorsi di affido familiare.
Raccomandazione 434.2 – Le amministrazioni regionali declinano la normativa per l’“Alloggio ad
alta autonomia” tenendo conto che, rispetto al Nomenclatore interregionale questa si caratterizza
per una residenzialità “familiare”, per la “prevalente funzione tutelare” e per l’assenza della cura
sanitaria.
Raccomandazione 434.3 – Le amministrazioni regionali regolano le caratteristiche organizzative,
il modello abitativo e la ricettività dell’“Alloggio ad alta autonomia” con riferimento al
mantenimento del carattere familiare dell’accoglienza e con il rispetto del numero massimo di 5
persone con almeno 16 anni di età. L’alloggio accoglie ospiti tutti appartenenti allo stesso sesso.
Raccomandazione 434.4 – Le amministrazioni regionali regolano le caratteristiche del personale
e l’organizzazione delle attività dell’“Alloggio ad alta autonomia” con riferimento a:
- una dotazione organica di personale composto da educatori professionali presenti solo in alcune
ore della giornata, in base al Progetto Quadro e al PEI; - un’organizzazione basata sulla flessibilità, con la presenza degli educatori articolata in relazione
alle attività svolte dagli accolti e improntata alla loro progressiva autonomia; - una durata della permanenza, stabilita nel PEI, contenuta e calibrata sulle possibilità di
conseguimento della progressiva autonomia e dell’indipendenza del giovane; - la presenza di un operatore durante la notte nel caso di presenza di minorenni d’età.
Servizio di accoglienza per bambino genitore
Secondo il Nomenclatore 2013, il “Servizio di accoglienza per bambino genitore” si configura
come «una struttura di accoglienza a tutela del nascituro o del bambino e del suo genitore.
Ospita di norma nuclei formati dal bambino e dal suo genitore. È caratterizzata dalla presenza
di educatori professionali e dalla presenza di spazi idonei per i nuclei accolti».
Raccomandazione 435.1 – Il “Servizio di accoglienza per bambino genitore” è finalizzato
all’accoglienza di gestanti oppure di un genitore con uno o più figli. Tale Servizio offre un sostegno
volto a sviluppare un equilibrio tra l’esercizio della responsabilità del genitore e le esigenze di cura
e tutela del bambino.
Raccomandazione 435.2 – Le amministrazioni regionali declinano la normativa per il “Servizio di
accoglienza per bambino genitore” tenendo conto che, rispetto al Nomenclatore interregionale,
questo si caratterizza per una residenzialità “familiare”, per la “prevalente funzione tutelare”, per
l’assenza della cura sanitaria.
Raccomandazione 435.3 – Le amministrazioni regionali regolano le caratteristiche organizzative,
il modello abitativo e la ricettività del “Servizio di accoglienza per bambino genitore” con
riferimento:
- a un’accoglienza che riguarda, prioritariamente, nuclei con figli di età compresa tra 0 e 6 anni,
con la possibilità in specifici casi di estendere l’accoglienza anche a figli di età superiore, ma
comunque minorenni; - alla salvaguardia degli spazi autonomi per i nuclei presenti, al massimo quattro, con i relativi figli
minorenni e, comunque, sino al raggiungimento di un numero massimo di dodici persone, figli
minorenni compresi; - un’accoglienza di tutti nuclei composti da madre con bambini oppure di tutti i nuclei composti da
padre con bambini; - all’assetto che tale Servizio assume nei casi in cui uno o più operatori vi risiedano stabilmente.
Raccomandazione 435.4 – Le amministrazioni regionali regolano le caratteristiche del
personale e l’organizzazione delle attività del “Servizio di accoglienza per bambino genitore”
con riferimento a: - una presenza di educatori strutturata in modo flessibile e in base al numero e alle necessità degli
accolti; - assicurare la presenza di almeno un operatore per l’intero arco delle 24 ore;
- una modalità gestionale del Servizio residenziale improntato al coinvolgimento attivo degli accolti
per una loro progressiva responsabilizzazione, con particolare attenzione alle dinamiche della
“diade”; - uno specifico lavoro sulla responsabilizzazione e sulla valorizzazione delle competenze del
genitore nei Servizi di semi-autonomia per nuclei genitore-bambino, in uscita da percorsi di
accoglienza residenziale, caratterizzati dalla presenza non continuativa di operatori che svolgono
funzione di monitoraggio della buona gestione della vita comunitaria e di accompagnamento al
reinserimento sociale, abitativo, lavorativo.
Struttura di pronta accoglienza per minori
Secondo il Nomenclatore 2013, la “Struttura di pronta accoglienza per minori” si configura
come «una struttura residenziale, per bambini in situazioni di emergenza, che provvede alla
tempestiva e temporanea accoglienza di essi quando si trovano in situazione di abbandono o
di urgente bisogno di allontanamento dall’ambiente familiare. Il limite massimo dei bambini
può essere temporaneamente elevato qualora sia necessario accogliere ragazzi per i quali
non sia momentaneamente possibile una alternativa».
Raccomandazione 436.1 – La “Struttura di pronta accoglienza per minori” è un servizio di
ospitalità temporanea che si rivolge a situazioni in cui la salute psicofisica del bambino è in grave
pericolo o in cui questi è a rischio di trauma, ed è pertanto necessario un intervento esterno,
immediato o a breve termine. Il servizio garantisce nell’immediato: valutazione degli elementi di
rischio presenti, interventi educativi, di mantenimento, protezione e cura in attesa di una
collocazione stabile in un altro Servizio residenziale, in affidamento familiare o del rientro in
famiglia.
Raccomandazione 436.2 – Le amministrazioni regionali declinano la normativa per la “Struttura
di pronta accoglienza per minori” tenendo conto che, rispetto al Nomenclatore interregionale,
questa si caratterizza per una residenzialità “comunitaria”, per la funzione di “accoglienza di
emergenza”, per l’assenza di cura sanitaria.
Raccomandazione 436.3 – Le amministrazioni regionali regolano le caratteristiche organizzative,
il modello abitativo e la ricettività della “Struttura di pronta accoglienza per minori” con
riferimento:
- a un limite massimo di bambini accolti che sia sufficientemente contenuto, comunque non
superiore a 12; - alla fascia di età prioritaria dei destinatari del servizio che si rivolge a bambini della fascia 6-17
anni, privilegiando l’accoglienza in emergenza della fascia di età 6-11 in posti riservati di comunità
familiari, salvaguardando l’accoglienza congiunta dei fratelli; - alla necessità di dotarsi di strumenti specifici di valutazione degli elementi di rischio presenti,
collegati all’emergenza, sulla base di indicatori specifici e condivisi; - alla possibilità di prevedere uno o due posti di pronta accoglienza, adeguatamente normati, in
altre tipologie di Servizi di accoglienza residenziale per minorenni.
Raccomandazione 436.4 – Le amministrazioni regionali regolano le caratteristiche del personale
e l’organizzazione delle attività della “Struttura di pronta accoglienza per minori” con riferimento a
una durata della pronta accoglienza che non può superare, di norma, i 3 mesi e a garantire la
presenza e la reperibilità di operatori qualificati. Le amministrazioni regionali danno indicazioni
alle équipe dei Servizi invianti per garantire adeguate modalità professionali di passaggio alla
progettualità successiva nel superiore interesse del minorenne e assicurare altresì il lavoro di rete
tra Servizi residenziali, Tribunale per i minorenni e famiglia d’origine, qualora possibile.
Comunità multiutenza
Secondo il Nomenclatore 2013, La “Comunità multiutenza” si configura come «una struttura
residenziale con il compito di accogliere persone prive di ambiente familiare idoneo, tra cui
temporaneamente anche bambini e adolescenti di età compresa tra zero e diciassette anni».
Raccomandazione 437.1 – La “Comunità multiutenza” offre attività di cura, tutela, recupero e
accompagnamento sociale ed è finalizzato all’accoglienza di bambini e adulti.
Raccomandazione 437.2 – Le amministrazioni regionali declinano la normativa per la “Comunità
multiutenza” tenendo conto che, rispetto al Nomenclatore interregionale, questa si caratterizza per
una residenzialità che può essere (preferibilmente) “familiare”, ma anche “comunitaria”, per la
“prevalente funzione tutelare”, per l’assenza di cura sanitaria.
Raccomandazione 437.3 – Le amministrazioni regionali regolano le caratteristiche organizzative,
il modello abitativo e la ricettività della “Comunità multiutenza” assicurando un’accoglienza
adeguata e compatibile con i bisogni espressi dagli ospiti già accolti e ai tempi di permanenza.
Raccomandazione 437.4 – Le amministrazioni regionali regolano le caratteristiche del personale
e l’organizzazione delle attività della “Comunità multiutenza” con riferimento a:
- un’impostazione che si rifà a quella familiare per le modalità relazionali privilegiando la
convivenza stabile di almeno due adulti adeguatamente preparati alla specifica funzione
genitoriale, con competenze certificate almeno da un percorso formativo sull’accoglienza; - un’organizzazione delle dinamiche interne in grado di instaurare rapporti personalizzati e
individualizzati con ciascuna persona accolta, promuovendo tali relazioni anche tra gli accolti e
sviluppando al massimo grado possibile la complementarietà fra tutti i componenti del servizio.
Comunità educativo e psicologica
Secondo il Nomenclatore 2013, la “Comunità educativo e psicologica” si configura come
«comunità caratterizzata per la capacità di accoglienza di bambini in condizioni di disagio, con
gravi problemi comportamentali o patologie di carattere psichiatrico. La Comunità fornisce
prestazioni psico-terapeutiche. Si caratterizza per essere a integrazione sociosanitaria».
Raccomandazione 438.1 – La “Comunità educativo e psicologica” ha finalità socio-educative e
terapeutico-riabilitative, volte al recupero psicosociale del bambino accolto ed è un servizio
dell’area dell’integrazione tra sociale e sanitario.
Raccomandazione 438.2 – Le amministrazioni regionali declinano la normativa per la “Comunità
educativo e psicologica” tenendo conto che, rispetto al Nomenclatore interregionale, questa si caratterizza per una residenzialità “comunitaria”, per la funzione di protezione sociale “educativa-
psicologica”, per la presenza di una “media” o “alta” attività di cura sanitaria.
Raccomandazione 438.3 – Le amministrazioni regionali regolano le caratteristiche organizzative,
il modello abitativo e la ricettività della “Comunità educativo e psicologica” con riferimento a un
numero contenuto di accoglienze di bambini con importanti problemi psicologici,
comportamentali, comunque non in emergenza di esordio psichiatrico, considerando
un’organizzazione differenziata per destinatari di diverse fasce di età.
Raccomandazione 438.4 – Le amministrazioni regionali regolano le caratteristiche del personale
e l’organizzazione delle attività della “Comunità educativo e psicologica” con riferimento:
- alla presenza di personale qualificato e di diversa professionalità, messo a disposizione dall’Ente
gestore; - a un’organizzazione delle attività che preveda uno stabile e intenso ricorso alle opportunità di
inclusione sociale offerte dal territorio in cui è inserito il servizio.
Sperimentazione di nuove tipologie
La continua evoluzione delle esigenze e dei bisogni dei bambini e delle loro famiglie richiede
che anche il sistema dell’accoglienza residenziale sia disponibile a ricercare e sperimentare,
nell’ambito di regole chiare e garanzie per la tutela degli ospiti, soluzioni innovative.
Raccomandazione 439.1 – Le amministrazioni regionali programmano e sperimentano, e
regolamentano propriamente, esperienze di innovazioni nell’accoglienza residenziale per i
bambini tenendo conto delle prospettive e delle esperienze di tutti gli attori partecipanti al
sistema dell’accoglienza residenziale e semiresidenziale/diurna per minorenni.